Definizione agevolata e cessazione della materia del contendere in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 21900 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione del contribuente alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti, disciplinata dall’art. 6 d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo davanti alla Corte di cassazione. Ai sensi del comma 13 della medesima disposizione, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La definizione agevolata esclude altresì la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un provvedimento di irrogazione di sanzioni IVA emesso nei confronti di un contribuente per operazioni imponibili relative all’anno di imposta 2006. L’Amministrazione finanziaria aveva riscontrato l’emissione di fatture senza applicazione dell’IVA nei confronti di esportatori abituali, a fronte di una comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento effettuata in data tardiva rispetto al termine previsto.
Il contribuente, qualificando la violazione come meramente formale, aveva invocato la normativa sopravvenuta più favorevole. Il ricorso era stato rigettato in primo grado e l’appello confermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Proposto ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, attestando la regolarità della definizione agevolata intrapresa dal contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto del deposito, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della istanza di cessazione della materia del contendere, con la quale l’Amministrazione attesta la regolarità della definizione agevolata della controversia intrapresa dal contribuente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018.
Nessuna osservazione è stata formulata dal ricorrente rispetto a tale istanza. La Corte rileva pertanto che, ai sensi del comma 13 del citato art. 6 d.l. n. 119/2018, il processo si è estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, la Corte applica l’ultimo periodo del comma 13 della medesima disposizione, in forza del quale le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La regola processuale non consente, dunque, alcuna pronuncia di condanna o compensazione ulteriore rispetto a quella già operata dalla legge.
La Corte affronta infine la questione del contributo unificato. Stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, dichiara l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
A sostegno di tale statuizione la Corte richiama i propri precedenti conformi: Cass., Sez. V, n. 31732 del 2018, Cass., Sez. V, n. 8184 del 2020, Cass., Sez. V, n. 39284 del 2021 e Cass., Sez. V, n. 27244 del 2022. Il processo è quindi dichiarato estinto.
Nota della Redazione
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