Nullità della sentenza per motivazione apparente in caso di adesione acritica al primo grado (Cass. civ. Sez. 5 n. 13581 del 10.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo civile e tributario, la motivazione “per relationem” che si limiti a rinviare a un atto di parte o a un precedente provvedimento giudiziario non rende nulla la sentenza, purché le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo. È invece nulla, per motivazione apparente, la sentenza di appello che recepisca acriticamente il contenuto della pronuncia di primo grado senza aggiungere alcuna autonoma valutazione critica delle censure proposte. In tal caso, la carenza dell’iter logico-giuridico determina la violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 111 Cost. e integra il vizio di nullità di cui all’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento basato sulla ricostruzione induttiva del reddito ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, contestando maggiori redditi derivanti da versamenti e prelevamenti bancari e dalla cessione di quote societarie.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, annullando l’atto, con specifico riferimento all’illegittimità del rilievo sui prelevamenti alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. L’Ufficio proponeva appello e la Commissione tributaria regionale rigettava il gravame. L’Agenzia ricorreva per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente e contraddittoria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notifica, osservando come la notifica effettuata presso il difensore domiciliatario del defunto sia nulla e non inesistente, con conseguente effetto sanante della costituzione dell’erede.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Il raffronto tra la sentenza di primo grado e quella d’appello ha evidenziato come la CTR avesse ripetuto pedissequamente le argomentazioni del giudice di prime cure, dando vita a una motivazione per relationem solo apparente.

La Suprema Corte ha precisato che la motivazione per relationem non è di per sé illegittima, quando le ragioni della decisione siano attribuibili al giudice e risultino chiare e univoche. Tuttavia, la mera adesione acritica alla pronuncia di primo grado, priva di qualsiasi indicazione delle ragioni per cui i motivi d’appello sono stati rigettati, non integra una valida motivazione.

La sentenza impugnata, non riportando neppure sommariamente il contenuto dell’atto d’appello e omettendo ogni valutazione critica delle censure, è stata quindi cassata. La Corte ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso concernenti l’applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 67 e 68 TUIR, e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 68 TUIR

Tutte le 35 sentenze sull'art. 68 TUIR

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *