Notifica a mezzo posta e scissione degli effetti per il notificante (Cass. civ. Sez. V n. 14408 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contenzioso tributario, la proposizione del ricorso a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, con la spedizione dell’atto in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Ne deriva che, ai fini del rispetto del termine semestrale di impugnazione della sentenza di primo grado previsto dall’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, opera il principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario, desumibile dall’art. 149 cod. proc. civ.: assume rilievo esclusivo la data di consegna dell’atto all’ufficiale postale, non quella di ricezione da parte del destinatario. È pertanto inammissibile la declaratoria di tardività dell’appello fondata esclusivamente sulla data di perfezionamento della notifica presso il destinatario.

Il Fatto

Il contribuente, destinatario di un’intimazione di pagamento per IVA 1985 derivante da una sottostante cartella, in qualità di coobbligato solidale, proponeva ricorso introduttivo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, che lo accoglieva. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione impugnava la decisione davanti alla Commissione Tributaria di II grado della Sicilia.

Il giudice d’appello dichiarava tardivo il gravame, ritenendolo proposto il 19.11.2014, oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 1.4.2014. L’agente della riscossione ricorreva allora per cassazione, censurando la mancata applicazione del principio di scissione degli effetti della notifica.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso. Il giudice di legittimità rileva anzitutto che la sentenza di primo grado era stata pubblicata mediante deposito il 1.4.2014, senza essere stata notificata a cura del contribuente.

Nel 2014, osserva la Corte, la sospensione feriale operava dal 1° agosto al 15 settembre, in forza dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969 nella formulazione vigente prima della novella introdotta dall’art. 16 del d.l. n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014. Il termine semestrale di impugnazione di cui all’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, tenuto conto di tale sospensione, è spirato il 17.11.2014, come del resto accertato dallo stesso giudice d’appello.

In quella medesima data, tuttavia, è intervenuta la spedizione del ricorso tramite il servizio postale, come emerge dalla cartolina riprodotta in ricorso. La notifica, pertanto, deve ritenersi tempestiva, non rilevando che il perfezionamento si sia realizzato il successivo 19 novembre. Il giudice d’appello ha quindi violato le previsioni degli artt. 20, commi 1 e 2, e 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, a norma dei quali il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, in coerenza con il principio di scissione degli effetti desumibile dagli artt. 149 cod. proc. civ. e 327 cod. proc. civ..

La sentenza impugnata è perciò cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per il riesame del profilo e di quelli rimasti assorbiti, nonché per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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