La riproposizione delle ragioni del ricorso introduttivo soddisfa l’onere di appello specifico nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 13867 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’onere di specificità dei motivi di appello imposto dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 non è escluso dalla riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo, quando queste esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto. La specificità va correlata al tenore complessivo dell’atto di gravame, dovendosi desumere, anche per implicito, le ragioni di critica del decisum dall’intero atto di impugnazione. L’appello nel rito tributario ha carattere devolutivo pieno, volto al riesame della causa nel merito, sicché la riproposizione delle medesime argomentazioni respinte in primo grado è sufficiente quando ne emerga un dissenso che investa la decisione nella sua interezza. La norma di cui all’art. 53 citato, in quanto eccezionale e limitativa dell’accesso alla giustizia, va interpretata restrittivamente.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto un’intimazione di pagamento, per ICI dovuta al Comune per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, successiva a due ingiunzioni di pagamento. Il ricorso veniva rigettato in primo grado.
L’appello proposto dalla società veniva definito con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che confermava la decisione di prime cure, con condanna alle spese. Avverso tale pronuncia, la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, 112 e 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi, per non aver i giudici regionali rilevato l’inconsistenza della sentenza di prime cure e omesso di pronunciarsi sulla questione degli interessi moratori.
La Corte, richiamato il principio nomofilattico delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, osserva che la motivazione apparente ricorre quando, pur graficamente esistente, la motivazione non rende percepibili le ragioni della decisione, non consentendo alcun controllo sull’iter logico seguito dal giudice. Nel caso di specie, non si apprezza il carattere apparente della motivazione: i giudici regionali avevano esplicitato le ragioni per cui condividevano il rigetto del ricorso introduttivo e avevano motivato la mancata trattazione delle questioni riproposte per assenza di deduzioni specifiche. La pronuncia, pertanto, non è affetta dal vizio, residuando un sindacato sulla motivazione che non può estendersi, in forza dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., alla verifica della sufficienza e razionalità della motivazione sulle quaestiones facti.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 346, 324 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, per aver i giudici di appello ritenuto non ritualmente riproposte le questioni non accolte o assorbite dal primo giudice. La Corte accoglie il motivo, richiamando il consolidato orientamento per cui la specificità dei motivi di appello nel rito tributario deve essere interpretata restrittivamente, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia.
La riproposizione delle ragioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo, quando esprimano critica alla pronuncia appellata, assolve l’onere di impugnazione specifica, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello nel giudizio tributario. Nel caso di specie, pur non essendovi un esplicito richiamo ai motivi del ricorso introduttivo, l’appello conteneva una critica complessiva alla sentenza impugnata, sufficiente a investire la decisione nella sua interezza, sicché i giudici di appello avrebbero dovuto ritenere riproposte le questioni non accolte o assorbite per un nuovo scrutinio. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 324 c.p.c. – Cosa giudicata formale
- Art. 346 c.p.c. – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso