Accollo del debito tributario privo di efficacia esterna verso il Fisco (Cass. civ. Sez. V n. 12241 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accollo del debito tributario, l’accordo tra accollato e accollante non è liberatorio nei confronti del Fisco, perché privo di efficacia esterna e incapace di generare una successione nel lato passivo dell’obbligazione tributaria. La cartella di pagamento emessa dopo l’iscrizione a ruolo conseguente al mancato pagamento, da parte dell’accollante, dei debiti di imposta dell’accollato mediante compensazione con crediti fiscali risultati inesistenti è legittima e correttamente motivata con il richiamo alla comunicazione di irregolarità. Il controllo formale sui dati esposti in dichiarazione non implica valutazioni e non richiede un previo avviso di recupero.
Il Fatto
Una società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA del periodo di imposta 2016. A fondamento dell’opposizione ha dedotto l’estinzione del credito per compensazione, effettuata in virtù di un contratto di accollo stipulato con una terza società.
La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha respinto l’appello, rilevando che non era provata la sussistenza del debito IVA oggetto di accollo e che, in ogni caso, l’accollante non si era liberato finché il debito non fosse stato soddisfatto. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dall’Ufficio; l’Agente della Riscossione non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il controllo formale o «cartolare» non possa spingersi fino a sindacare la legittimità dell’utilizzo dello strumento dell’accollo. Il motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (Cass., Sez. V, n. 6207 del 2023) secondo cui la cartella è legittima e correttamente motivata mediante il richiamo alla comunicazione di irregolarità.
Il Collegio ha precisato che l’attività dell’Ufficio, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, quando nasce da una verifica dei dati esposti e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni. È dunque legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 8 l. n. 212/2000, sostenendo che l’accollo consenta all’accollato di beneficiare dell’effetto estintivo. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata censura della ratio decidendi: il giudice di appello non ha disconosciuto in sé il contratto di accollo, ma ne ha affermato l’irrilevanza nella specie, essendo il credito dell’accollante ritenuto insussistente ai fini della compensazione.
Nel merito, il motivo è stato comunque giudicato infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto che l’accollo non può avere efficacia liberatoria, conformemente alla giurisprudenza della Corte (Cass., Sez. V, n. 9353 del 2024; Cass., Sez. III, n. 4589 del 2020), secondo cui l’accordo tra due contribuenti non è liberatorio verso il Fisco, in quanto privo di efficacia esterna e non generativo di successione nel lato passivo dell’obbligazione tributaria. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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