Appello incidentale tardivo e obbligo di riunione nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 23105 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, quando avverso la stessa sentenza siano proposti appelli separati, quello proposto per secondo, in ragione dell’unità dell’impugnazione, deve essere qualificato come appello incidentale ai sensi dell’art. 333 cod. proc. civ. e dell’art. 54, comma secondo, d.lgs. n. 546/1992, con conseguente obbligo di riunione dei gravami (art. 335 cod. proc. civ.). Se l’appello incidentale non viene depositato nel giudizio introdotto dall’appello principale, la parte che lo ha proposto decade dall’impugnazione. La riunione non può ritenersi impedita per il fatto che il giudizio sull’altro gravame sia già stato deciso: in difetto di riunione, la pronuncia sul primo appello rende improcedibile il secondo, per l’impossibilità del simultaneus processus.

Il Fatto

Il contribuente impugna davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in riforma della decisione di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario.

Avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale erano state proposte due autonome impugnazioni: la prima dal contribuente, la seconda dall’agente della riscossione. Il giudice del gravame, rilevata la pendenza della seconda, ne aveva escluso la riunione perché l’altro procedimento era già stato deciso.

La Motivazione della Corte

Il motivo è accolto per quanto di ragione. Il dato processuale dirimente è offerto dalla stessa sentenza impugnata, che ha ritenuto di non poter procedere alla riunione degli appelli separatamente pendenti in quanto l’altro procedimento risultava già deciso.

Tale rilievo contrasta con il principio del ne bis in idem, posto dall’art. 39 cod. proc. civ., che preclude l’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti quando la prima sia stata definita con decisione di merito (Cass. Sez. U. n. 8527 del 2007; Cass. n. 15341 del 2005). La violazione si correla alla mera pronuncia nel merito sulla medesima domanda e avrebbe imposto la verifica del passaggio in giudicato della sentenza che aveva deciso sull’impugnazione di primo grado.

La Corte richiama il principio di unità dell’impugnazione: l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale devono confluire, a pena di decadenza, tutte le impugnazioni successive, che hanno sempre carattere incidentale (Cass. Sez. Un. n. 9232 del 2002; Cass. n. 33127 del 2024). Nel rito tributario, la proposizione dell’appello incidentale con atto distinto dalle controdeduzioni non ne comporta l’inammissibilità, stante il principio di tendenziale limitazione delle ipotesi di inammissibilità (Cass. n. 26391 del 2005; Cass. n. 20071 del 2023).

Nella specie, l’appello dell’agente della riscossione, proposto dopo quello principale del contribuente, doveva qualificarsi come incidentale e non è stato depositato nel giudizio introdotto dall’appello principale. Ne conseguiva l’obbligo di riunione degli appelli separatamente proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). La riunione non è stata disposta.

In difetto di riunione delle impugnazioni, la pronuncia relativa alla prima rende improcedibile la seconda, perché, risultando ormai impossibile il simultaneus processus, si verifica un impedimento all’esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con cui l’art. 333 cod. proc. civ. sanziona la prescrizione dell’incidentalità (Cass. n. 13849 del 2020; Cass. n. 7096 del 2016). La sentenza è pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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