Nullità della clausola di divieto di cessione e mandato senza rappresentanza (Cass. civ. n. 5664 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme sul mandato senza indicare gli elementi fattuali, apprezzati dal giudice di merito, da cui dovrebbe evincersi la dedotta falsa applicazione, limitandosi a prospettazioni assertive e generiche. È altresì inammissibile il motivo che evochi la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. impingendo in una richiesta di riesame della quaestio facti, nonché quello che deduca l’omesso esame di fatti senza indicarne la decisività. La procura speciale al difensore, conferita per proporre ricorso solo nei confronti di una delle parti, non può essere estesa all’altra, con conseguente inammissibilità del ricorso nei confronti di quest’ultima ex art. 365 c.p.c.
Il Fatto
La società, conduttrice di un immobile adibito a bar-pizzeria in virtù di un contratto di locazione commerciale stipulato con due locatrici, aveva agito in giudizio chiedendo la nullità della clausola che vietava la cessione del contratto in uno con la cessione dell’azienda senza il consenso scritto delle locatrici, nonché la risoluzione del contratto per inadempimento di queste ultime e il risarcimento del danno per perdita di chances. La società sosteneva di aver interloquito esclusivamente con la mandataria delle locatrici, che avrebbe opposto il divieto contrattuale alle proposte di cessione.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello, in riforma, escludeva la sussistenza di un rapporto di mandato tra le locatrici e la presunta mandataria, ritenendo non provato l’incarico e qualificando l’attività di quest’ultima come mero nuncius. La Corte territoriale riteneva, inoltre, insussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, addebitando la cessione a ragioni personali della socia della conduttrice. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente scrutinato le eccezioni di improcedibilità del ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione relativa all’omessa notifica ad una delle locatrici, rilevando che, essendo il contraddittorio da integrare solo in caso di accoglimento del ricorso, la questione era superflua in ragione dell’inammissibilità dei motivi. Ha, invece, ritenuto fondata l’eccezione di difetto di procura ad agire nei confronti di una delle locatrici, in quanto la procura speciale, secondo il suo tenore letterale, era stata conferita solo per proporre ricorso contro l’altra, non potendosi inferire un mandato esteso anche alla prima.
Quanto al primo motivo, incentrato sulla violazione delle norme sul mandato (artt. 1703, 1705, 1711 c.c.), la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché la critica era indirizzata a una sola parte della motivazione, omettendo di considerare le altre considerazioni della sentenza impugnata. Inoltre, la prospettazione dell’esistenza di un mandato senza rappresentanza è stata giudicata assertoria e generica, non essendo indicato da quali elementi fattuali avrebbe dovuto evincersi la falsa applicazione.
Il secondo e il terzo motivo, riguardanti rispettivamente la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, sono stati dichiarati inammissibili in quanto basati su elementi aliunde rispetto alla motivazione e sostanzianti una richiesta di riesame del merito, in contrasto con i criteri fissati dalle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014. Il quarto motivo è stato ritenuto assorbito dalla mancata dimostrazione del rapporto di rappresentanza. Infine, il quinto e il sesto motivo, riguardanti l’apparenza del diritto e la responsabilità del falsus procurator, sono stati dichiarati inammissibili per le medesime ragioni di genericità e di richiesta di rivalutazione fattuale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1703 c.c. – Nozione
- Art. 1705 c.c. – Mandato senza rappresentanza
- Art. 1711 c.c. – Limiti del mandato
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 365 c.p.c. – Sottoscrizione del ricorso