Liquidazione spese sotto i minimi tabellari nel processo di equa riparazione: il giudice del rinvio deve rispettare i valori inderogabili del d.m. n. 55/2014 (Cass. civ. Sez. 2 n. 14712 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001 avverso il decreto di accoglimento non è assimilabile ad un appello, né introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento avente ad oggetto la medesima pretesa. Ne consegue che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna alle spese segue l’esito complessivo del giudizio, senza che sia possibile una distinta liquidazione per la fase monocratica. Ove la liquidazione dei compensi professionali avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile. Il mancato rispetto dei minimi tabellari determina la cassazione del decreto, con possibilità di decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Il Fatto
Alcuni istanti proponevano ricorso ex art. 3 della legge n. 89/2001 dinanzi alla Corte di Appello di Perugia, deducendo l’irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione instaurato nel febbraio 2010 e definito dalla Corte di cassazione nell’aprile 2019. Il consigliere delegato accoglieva la domanda, ma il Ministero della giustizia proponeva opposizione, ottenendo la revoca del decreto. In esito al giudizio di legittimità, la causa veniva riassunta ex art. 392 cod. proc. civ. e la Corte territoriale accoglieva la domanda, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate in misura fissa per ciascuna fase di merito. Avverso tale decreto gli istanti proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo gli istanti censuravano la liquidazione globale dei compensi, senza distinzione per le singole fasi del giudizio, in violazione dell’art. 4, punto 5, del d.m. n. 55/2014. La Corte reputa la censura infondata, poiché il giudice del rinvio ha liquidato le spese per ciascuna fase, indicando gli importi distinti, così consentendo la verifica della correttezza dei parametri applicati.
Il secondo motivo censura invece la liquidazione di importi inferiori ai minimi tabellari previsti per i giudizi dinanzi alla Corte di Appello. La Corte ricorda che i valori minimi del d.m. n. 55/2014 hanno carattere inderogabile. Rileva inoltre che, nel procedimento di equa riparazione, l’opposizione non apre un autonomo giudizio di impugnazione, ma costituisce una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento: pertanto, ove la domanda sia accolta all’esito dell’opposizione, la condanna alle spese segue l’esito complessivo, senza distinta liquidazione per la fase monocratica.
Applicando le tabelle del d.m. n. 147 del 2022 al valore della causa (da euro 1.101,00 a euro 5.200,00), il compenso tabellare minimo per le fasi di merito risulta di euro 1.458,00, laddove il giudice del rinvio aveva liquidato euro 895,00 per ciascuna delle due fasi di merito. La Corte ritiene invece rispettati i minimi relativi al giudizio di legittimità, per il quale era stato liquidato un importo superiore al minimo tabellare di euro 939,00.
La Corte accoglie pertanto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, e decide nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., rideterminando le spese per ciascuna delle due fasi di merito in euro 1.458,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Ministero della giustizia è altresì condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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