Responsabilità solidale tributaria del legale rappresentante di ASD non riconosciuta (Cass. civ. Sez. 5 n. 2504 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazioni non riconosciute, quali le associazioni sportive dilettantistiche, per i debiti d’imposta risponde solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato. Ai fini dell’insorgenza di tale obbligazione non occorre la prova di un’ulteriore effettiva attività gestoria, essendo sufficiente il fatto di rivestire la carica di legale rappresentante, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza circoscrive la responsabilità alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura. Il legale rappresentante può andare immune da corresponsabilità solo se dimostri di aver provveduto all’espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempimento degli obblighi tributari, inclusa l’eventuale presentazione di dichiarazioni integrative.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva due avvisi di accertamento, per gli anni d’imposta 2010 e 2011, nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta in liquidazione e del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio. L’accertamento si basava su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che contestava, tra l’altro, l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e l’inattendibilità del rendiconto economico-finanziario, con disconoscimento del regime forfetario per carenza dei requisiti.
La Commissione tributaria provinciale aveva confermato gli avvisi a carico dell’associazione ma li aveva annullati con riferimento al legale rappresentante in proprio, escludendone il coinvolgimento quale soggetto coobbligato verso il fisco. La Commissione tributaria regionale, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermava tale impostazione. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 38 cod. civ. in relazione alla ritenuta insussistenza della responsabilità solidale del legale rappresentante per i debiti tributari dell’ente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato fondato il motivo di ricorso, sotto il profilo della falsa applicazione di legge. Richiamato il proprio indirizzo consolidato, ha affermato che il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’ente semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione. La responsabilità prevista dall’art. 38 cod. civ. per quanti agiscono in nome e per conto dell’associazione trascende la posizione astrattamente assunta nella compagine sociale, ma risponde all’esigenza di tutelare i creditori in assenza di pubblicità legale del patrimonio.
La Corte ha tuttavia distinto la regola applicabile ai debiti negoziali da quella operante per i debiti d’imposta. Per questi ultimi, che sorgono ex lege al verificarsi del presupposto, è chiamato a rispondere solidalmente il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato. Il ruolo di legale rappresentante non costituisce fonte di responsabilità oggettiva, ma è rilevante perché è colui che agisce verso terzi e verso l’erario in nome e per conto dell’associazione: è infatti il soggetto obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, a indicare esattamente i ricavi e le spese e a operare le necessarie rettifiche.
Ne consegue che, ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione di garante, non occorre la prova di un’ulteriore effettiva attività gestoria, essendo sufficiente il solo fatto di rivestire la carica. L’unica circostanza idonea a escludere la responsabilità è la dimostrazione, da parte del legale rappresentante, di aver comunque provveduto all’espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempimento degli obblighi tributari, inclusa la presentazione di un’eventuale dichiarazione integrativa. Il giudice di merito non aveva verificato tale profilo, limitandosi a escludere la responsabilità sulla base della limitata ingerenza nella gestione.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché accerti se il legale rappresentante abbia adempiuto agli obblighi tributari incombenti sulle obbligazioni sorte nel periodo di sua investitura.
Nota della Redazione
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