Competenza territoriale tributaria inderogabile e riassunzione davanti al giudice competente (Cass. civ. Sez. V n. 12651 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario la competenza territoriale delle Commissioni tributarie, oggi Corti di giustizia tributaria, è inderogabile ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 546/1992, senza possibilità di applicare la disciplina del regolamento di competenza. Essa si radica in relazione al luogo in cui ha sede l’Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. La sua violazione, rilevabile anche d’ufficio nel grado di giudizio cui si riferisce, si converte in motivo di impugnazione. Per garantirne l’inderogabilità, il giudice dell’impugnazione deve rimettere le parti davanti al giudice ritenuto competente, affinché sia rieditato nella sua integrità il grado in cui la competenza era stata violata: nel giudizio di merito applicando l’art. 5, comma quinto, d.lgs. n. 546/1992, nel giudizio di legittimità applicando l’art. 382, secondo comma, cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 62, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992.

Il Fatto

La società contribuente presentava alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate un’istanza di disapplicazione delle disposizioni in materia di società cosiddette di comodo, deducendo l’impossibilità oggettiva di conseguire i ricavi minimi previsti per l’anno d’imposta 2012. L’Ufficio rigettava l’istanza per carenza dei requisiti sul numero minimo di dipendenti.

La società impugnava il diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio, che accoglieva le sue ragioni respingendo l’eccezione di incompetenza territoriale. Proposto appello dalla Direzione regionale e da quella provinciale, la sentenza era confermata. L’Agenzia delle entrate ricorreva allora per cassazione con sette motivi; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate nel controricorso, ritenendo di poterne prescindere: esse attengono al merito di un motivo specifico e riguardano le modalità e le dimensioni dello scritto, il cui superamento non comporta comunque l’inammissibilità, come chiarito dalla nota al protocollo d’intesa tra il Primo Presidente della Corte di cassazione e il Presidente del Consiglio nazionale forense del 17 dicembre 2015.

Nel merito, il primo motivo è ritenuto fondato ed assorbente. La competenza territoriale delle Commissioni tributarie, oggi Corti di giustizia tributaria, è regolata dal luogo in cui si trova l’Ufficio che ha adottato il provvedimento impugnato. Il rigetto dell’istanza di interpello disapplicativo era stato adottato dalla competente Direzione regionale e non dalla sua articolazione provinciale: il giudizio andava dunque incardinato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano e non davanti a quella di Sondrio.

La Corte richiama il proprio orientamento consolidato. Il principio generale è stato enunciato ritenendo che la Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individui con riferimento al luogo ove ha sede l’Ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell’art. 4 del d.lgs. n. 546/1992, che radica la competenza sulla allocazione spaziale dei soggetti in causa e non su criteri contenutistici (cfr. Cass. V n. 4682/2012; Cass. V n. 15864/2004).

L’inderogabilità della competenza territoriale consente di sollevare l’eccezione anche alla parte che ha indirizzato il ricorso al giudice incompetente, poiché è irrilevante che essa provenga dalla stessa parte cui era rimessa l’individuazione del giudice adito; la disciplina risponde a esigenze di tutela di interessi pubblici di efficienza e tempestività dell’accertamento sulla pretesa impositiva (cfr. Cass. V n. 20671/2014; Cass. V n. 25194/2022).

Conseguenza processuale: l’annullamento della sentenza si traduce in rinvio al giudice la cui competenza è stata violata, per la riedizione del giudizio. Ai sensi dell’art. 62, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 va applicato l’art. 382, secondo comma, cod. proc. civ., con indicazione del giudice competente di primo grado e termine per la riassunzione davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, competente ratione loci.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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