Obbligo retributivo e mora del creditore nel ripristino del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19042 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interposizione fittizia di manodopera, ove sia accertata l’illegittimità della vicenda interpositiva e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’effettivo utilizzatore, l’obbligo retributivo di quest’ultimo che non ottemperi all’ordine di ripristino non presuppone una messa in mora collocata temporalmente dopo la sentenza dichiarativa. L’intimazione a ricevere la prestazione, anche se effettuata col ricorso introduttivo del giudizio di accertamento, soddisfa il requisito della mora accipiendi. La sentenza dichiarativa della interposizione opera infatti ex tunc, sì che la messa in mora risulta eseguita nei confronti di chi, in conseguenza della pronuncia, deve considerarsi de iure datore di lavoro. Non è pertanto necessaria una nuova costituzione in mora a fronte del persistere del medesimo rifiuto.
Il Fatto
La lavoratrice aveva agito per ottenere il pagamento delle retribuzioni non percepite nel periodo aprile 2012 – marzo 2016, parametrate al livello contrattuale rivendicato. La domanda si fondava su una precedente pronuncia che aveva accertato l’interposizione fittizia di manodopera nell’appalto di servizi e riconosciuto l’esistenza di un rapporto subordinato con la committente, poi confermata in appello con ordine di ripristino del rapporto. La società non aveva ottemperato all’ordine.
Il tribunale, qualificata come risarcitoria l’obbligazione, aveva respinto la domanda. La Corte d’appello, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 2990 del 2018, aveva riconosciuto natura retributiva al credito e condannato la società al pagamento. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale della società censurava la qualificazione retributiva del credito e la possibilità di individuare la messa in mora nel ricorso introduttivo del separato giudizio, anteriore alla sentenza di accertamento. La Corte ha respinto entrambi i profili, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 2990 del 2018, cui la Corte cost. n. 29 del 2019 ha riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto.
Il Collegio ha ribadito che il superamento della regola sinallagmatica della corrispettività risponde all’esigenza di non far subire al lavoratore le conseguenze dell’incondotta datoriale. Dal rapporto riconosciuto giudizialmente discendono gli ordinari obblighi, e in particolare quello retributivo, anche in caso di mora credendi. La soluzione è confermata da Corte cost. n. 303 del 2011.
Sul secondo profilo la Corte ha precisato che la sentenza dichiarativa della interposizione e dell’esistenza del rapporto ha effetto ex tunc, dall’inizio della interposizione. Ne deriva che l’intimazione a ricevere la prestazione, ove effettuata a suo tempo, risulta eseguita nei confronti di chi, in conseguenza della pronuncia, è considerato de iure datore di lavoro.
La Corte ha escluso che la messa in mora debba collocarsi dopo la sentenza. Gli elementi costitutivi dell’obbligo retributivo non sono richiesti secondo una rigida sequenza temporale, ma come requisiti concorrenti. Né rileva la diversa natura dell’obbligazione nei due segmenti temporali, risarcitoria prima e retributiva dopo la pronuncia.
Il ricorso incidentale della lavoratrice, relativo all’inquadramento, è stato dichiarato inammissibile, in quanto volto a una rivalutazione del merito. Inammissibile anche il ricorso incidentale della società, di identico contenuto al principale, e la produzione documentale in cassazione ex art. 372 c.p.c. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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