Notifica sentenza tributaria e formalità art. 38: termine breve inoperante (Cass. civ. Sez. V n. 27758 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ai fini del decorso del termine breve d’impugnazione, la sentenza può essere notificata anche a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento, ma il notificante deve osservare le formalità previste dall’art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992, depositando nei successivi trenta giorni nella segreteria l’originale o copia autentica dell’atto notificato, con la ricevuta della spedizione o dell’avviso. In mancanza di prova del rispetto di tali formalità, anche a mezzo della ricevuta rilasciata dalla segreteria, il termine breve non decorre e si applica il diverso termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. Non si tratta di una sanzione correlata all’inadempimento, ma della inoperatività di un termine rispetto all’altro.

Il Fatto

La sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale è stata notificata all’amministrazione finanziaria a mezzo posta, con raccomandata del marzo 2013. L’appello dell’amministrazione è stato proposto nel successivo agosto 2013, oltre il termine breve di sessanta giorni che la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto spirato nel maggio 2013. La CTR ha perciò dichiarato inammissibile l’appello per tardività, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla notificazione postale delle sentenze tributarie.

L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, contestando il perfezionamento della notifica per mancato assolvimento dell’onere di deposito in segreteria previsto dall’art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992. La società contribuente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo: a seguito della modifica introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. a), d.l. n. 40 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 2010, l’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non rinvia più agli artt. 137 e seguenti c.p.c., ma all’art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale. Richiama sul punto le proprie precedenti pronunce, tra cui la sentenza n. 5871 del 13 aprile 2012 e la sentenza n. 8151 del 22 aprile 2015.

Il fulcro del ragionamento è l’onere aggiuntivo imposto dalla norma: la parte che notifica deve depositare, nei successivi trenta giorni, nella segreteria l’originale o copia autentica dell’originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza spedita, con fotocopia della ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento. Nel caso concreto la contribuente non ha dimostrato di aver osservato tale formalità e, secondo la Corte, ha sostanzialmente ammesso di averla disattesa nel controricorso. Sarebbe stata sufficiente la ricevuta rilasciata dalla segreteria.

Da questo inadempimento deriva la inapplicabilità del termine breve e, di conseguenza, la tempestività dell’appello proposto dall’amministrazione nel termine lungo. Il Collegio prende posizione sull’orientamento più risalente, espressivo della sentenza n. 4222 del 2 marzo 2015, che ricostruiva l’inadempimento come sanzione: le formalità dell’art. 38 sono invece condizioni procedimentali necessarie al decorso del termine breve, e la loro violazione comporta l’inoperatività di quel termine, non una reazione sanzionatoria.

La Corte ribadisce infine che il rispetto della forma imposta da una norma procedimentale esime il giudice da valutazioni sullo scopo perseguito dal legislatore, tanto più quando dalla scelta della forma dipende l’esercizio del diritto d’impugnazione in un termine perentorio. In applicazione del principio per cui le forme processuali sono prescritte al fine esclusivo di conseguire lo scopo ultimo del giudizio, alla posizione della parte inadempiente va preferita quella che, constatata la violazione, abbia ritenuto inoperante il termine breve. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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