Accertamento analitico-extracontabile e inaffidabilità delle scritture contabili (Cass. civ. Sez. V n. 27757 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il discrimine tra il metodo analitico-extracontabile, di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, e il metodo induttivo puro, di cui all’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, risiede nel grado di inattendibilità dei dati contabili. Nel primo caso, la incompletezza, falsità od inesattezza degli elementi indicati non è tale da imporre di prescindere dalle scritture contabili, sicché l’Ufficio può soltanto completare le lacune riscontrate, utilizzando anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. Nel secondo, le omissioni o le false indicazioni inficiano l’attendibilità anche degli altri dati contabili, con conseguente possibilità di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze di bilancio. Il riferimento a una inaffidabilità e incoerenza marcata delle risultanze contabili, e non a una totale inattendibilità, non contrasta con il metodo analitico-extracontabile. È inoltre inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che si risolva nella richiesta di una rivalutazione degli accertamenti di fatto.
Il Fatto
Una società esercente attività di noleggio con conducente riceveva un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, applicando i criteri degli studi di settore e i dati forniti dalla contribuente in risposta a un questionario e a un invito, determinava maggiori ricavi rispetto al dichiarato, richiedendo il pagamento di una somma complessiva superiore a quattrocentomila euro.
La società impugnava l’atto, contestando il calcolo della resa chilometrica: le fatture considerate esponevano, in quasi tutti i casi, il solo viaggio di andata, senza computare il corrispondente chilometraggio di ritorno. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, riconoscendo il fondamento dell’obiezione ma ritenendo non provato il ritorno a vuoto e comunque fondate le conclusioni dell’Ufficio. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di appello aveva posto a fondamento della decisione una inaffidabilità complessiva delle risultanze contabili, mai prospettata in precedenza e incompatibile con l’accertamento analitico-extracontabile. La censura, osserva la Corte, è inammissibile perché mira a una rivalutazione degli accertamenti di fatto, preclusa in sede di legittimità.
Nel merito, il motivo è infondato. Il riferimento alla inaffidabilità e incoerenza marcata delle scritture contabili non equivale ad affermarne la totale inattendibilità. Tale rilievo, precisa la Corte, non contrasta con il metodo analitico-extracontabile, che ben consente all’Ufficio di completare le lacune riscontrate avvalendosi di presunzioni semplici munite dei requisiti dell’art. 2729 cod. civ.
La Corte richiama il discrimine tra i due metodi elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il passaggio dall’uno all’altro dipende dal grado di inattendibilità dei dati contabili: nel metodo analitico-extracontabile l’Ufficio può solo completare le lacune; in quello induttivo puro può prescindere dalle scritture e determinare l’imponibile su elementi indiziari anche non idonei a integrare la prova presuntiva.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva un error in procedendo, lamentando il riconoscimento di presunzioni gravi, precise e concordanti in presenza di una mera presunzione semplice e prospettando una ricostruzione alternativa della vicenda. La Corte dichiara la censura inammissibile, ribadendo che il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., non ricomprende la contestata ricognizione della fattispecie concreta, rimessa al giudice di merito. Il motivo, inoltre, non rispettava l’onere di specifica indicazione imposto dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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