Contratto a progetto senza progetto specifico: conversione automatica in lavoro subordinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2367 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro a progetto, il combinato disposto degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003 vieta il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative non riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso. Il progetto, pur non dovendo inerire ad attività eccezionale o originale, deve essere specifico, gestito autonomamente dal collaboratore e tendere a un risultato concretamente distinguibile dall’ordinaria attività d’impresa, non potendo consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Laddove il rapporto sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, la presunzione di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato opera automaticamente, sin dalla data di costituzione del rapporto, senza che sia ammessa la prova contraria circa le modalità autonome di svolgimento della prestazione. L’eccezione di risoluzione per mutuo consenso resta assorbita quando il lavoratore non abbia domandato la prosecuzione del rapporto ormai cessato.
Il Fatto
Un lavoratore aveva svolto attività di notifica di atti esattoriali per un consorzio in forza di un contratto a progetto stipulato nel 2005. Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, aveva dichiarato l’intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, condannando il consorzio al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’Appello rigettava l’appello del consorzio, che proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla risoluzione del rapporto per mutuo consenso, rilevando che la censura non era pertinente rispetto a quanto deciso dalla Corte territoriale, la quale aveva correttamente ritenuto il rapporto sciolto per scadenza del termine, non avendo il lavoratore domandato la prosecuzione.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui il progetto non deve necessariamente inerire a un’attività eccezionale, ma deve essere specifico e tendere a un risultato concretamente distinguibile dalla ordinaria attività aziendale. Ha quindi ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa l’insussistenza di uno specifico progetto, essendo l’attività dedotta in contratto — consistente nella “lavorazione e notifica” di atti esattoriali — sovrapponibile all’oggetto sociale del consorzio.
Inoltre, la Corte ha ribadito il carattere assoluto della presunzione di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, nella versione applicabile ratione temporis: in mancanza di uno specifico progetto, non occorre accertare se il rapporto si sia svolto secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, operando automaticamente la conversione in rapporto di lavoro subordinato. Il quarto motivo è stato infine dichiarato inammissibile, ricorrendo la preclusione di cui all’art. 360, comma quarto, c.p.c. per la cd. doppia conforme.
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Nota della Redazione
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