Giudicato sull’indennità ex art. 32 l. 183/2010 preclude le differenze retributive pregresse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22725 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La statuizione contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio di rinvio, con cui si è affermato che l’indennità ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore fino alla pronuncia di ricostituzione del rapporto, una volta passata in giudicato, preclude al lavoratore la domanda di ulteriori differenze retributive per il medesimo arco temporale. L’interpretazione del giudicato esterno non richiede autonomi accertamenti di fatto quando la sentenza impugnata ne riproduce testualmente il passo rilevante, essendo sufficiente il suo mero raffronto con le pretese azionate. Il datore che abbia integralmente eseguito le statuizioni del giudice del rinvio, riconoscendo l’inquadramento e le competenze successive, ha correttamente adempiuto.

Il Fatto

La società datrice di lavoro proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il lavoratore le aveva intimato il pagamento di differenze retributive, assumendo di aver diritto alla retribuzione commisurata all’inquadramento nel secondo livello, classe retributiva 3, sin dalla riammissione in servizio avvenuta nel marzo 2006 in esecuzione della sentenza di primo grado.

Il Tribunale, espletata CTU, revocava il decreto e condannava la società al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive, respingendo l’eccezione di prescrizione. La Corte d’Appello, in riforma, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, ritenendo che l’indennità riconosciuta con la sentenza del giudice del rinvio coprisse l’intero periodo fino a quella pronuncia. Il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione del giudicato ex art. 2909 cod. civ., sul presupposto che il diritto all’inquadramento nel secondo livello, accertato con la sentenza del rinvio, fosse passato in cosa giudicata e comportasse il diritto alle differenze retributive per l’intero periodo.

Il motivo è infondato. Il Supremo Collegio rileva che la sentenza impugnata riproduce testualmente il passo rilevante della pronuncia del giudice del rinvio, consentendo così di effettuare direttamente l’interpretazione del giudicato asseritamente violato, senza necessità di ulteriori accertamenti.

Da tale passo emerge che la questione della omnicomprensività e dei limiti temporali di copertura dell’indennità ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 era stata esaminata e risolta, in senso sfavorevole al lavoratore, dal giudice del rinvio, il quale aveva affermato che l’indennità copre il periodo fino alla pronuncia di ricostituzione del rapporto, mentre per il periodo successivo sono dovute le retribuzioni commisurate alla qualifica riconosciuta.

Tale statuizione, osserva la Corte, avrebbe potuto essere impugnata dal lavoratore. Essendo invece passata in giudicato, correttamente la sentenza impugnata ne ha tratto l’effetto preclusivo, negando ulteriori somme a titolo di differenze retributive per il periodo antecedente alla pronuncia stessa.

La Corte dà altresì atto che la società ha integralmente eseguito le statuizioni del giudice del rinvio, riconoscendo l’inquadramento nel secondo livello con decorrenza da maggio 2018, corrispondendo le differenze retributive per il periodo successivo e l’indennità liquidata. Il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi, con conseguente rigetto del ricorso e condanna alle spese, oltre all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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