Notifica telematica al Comune via IPA valida nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 12617 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la notificazione a mezzo p.e.c. all’indirizzo dell’ente impositore pubblicato nell’IPA è validamente eseguita quando sia avvenuta dopo l’entrata in vigore del processo tributario telematico nel relativo ambito territoriale. L’art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, richiama il d.m. n. 163 del 2013, il cui art. 7, comma 5, individua per gli enti impositori proprio l’indirizzo p.e.c. pubblicato nell’IPA. Il principio di specialità del rito tributario esclude l’applicazione della diversa disciplina richiamata dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che la notifica non è inesistente. Inoltre l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività è inammissibile se non indica la data di pubblicazione della sentenza di primo grado, non consentendo al giudice la verifica della doglianza.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento notificato da un Comune per il pagamento della TARSU/TIA relativa all’anno 2013. La CTP aveva accolto il ricorso limitatamente alla censura sull’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.

Il contribuente aveva proposto appello. La CTR della Sicilia lo ha dichiarato inammissibile per inesistenza della notifica, sull’assunto che l’utilizzo dell’indirizzo p.e.c. registrato nell’IPA fosse possibile solo ove l’ente non avesse registrato un proprio indirizzo nel c.d. Registro PP.AA., e che la notifica, eseguita in data antecedente all’entrata in vigore della disciplina invocata, fosse inesistente. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività ex art. 327 cod. proc. civ. L’eccezione è dichiarata inammissibile perché non indica la data di pubblicazione della sentenza di primo grado, impedendo al Collegio ogni verifica.

Nel merito il motivo è fondato. L’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce che le notificazioni tra le parti possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni del d.m. n. 163 del 2013. Il d.m. n. 163 del 2013 prescrive che le notificazioni telematiche sono eseguite mediante trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo p.e.c. di cui all’art. 7.

L’art. 7, comma 5, del d.m. n. 163 del 2013 prevede che, per gli enti impositori, l’indirizzo di posta elettronica certificata è quello individuato dall’art. 47, comma 3, del d.lgs. n. 82 del 2005, pubblicato nell’IPA. La Circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016 conferma che per l’individuazione degli indirizzi degli enti impositori occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti nell’IPA e nell’INI-PEC.

Quanto all’entrata in vigore, in forza del decreto direttoriale del M.E.F. del 4 agosto 2015 e del successivo decreto del 15 dicembre 2016, il processo tributario telematico è operativo nella regione Sicilia dal 15 giugno 2017. La Corte richiama sul punto propri precedenti conformi.

Ne consegue che la notificazione dell’appello, avvenuta il 23 giugno 2020 all’indirizzo risultante dal registro IPA, non è inesistente, ma correttamente eseguita. Non trova applicazione la diversa normativa richiamata dalla sentenza impugnata, in virtù del principio di specialità del processo tributario. Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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