Notifica del ricorso in riassunzione e estinzione del giudizio di rinvio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 12616 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio dinanzi alle corti di giustizia tributaria, la riassunzione deve essere effettuata, nei confronti di tutte le parti personalmente, mediante notifica entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione, secondo le forme previste per i giudizi di primo e di secondo grado. L’inosservanza di tale onere determina l’inammissibilità del ricorso in riassunzione e l’estinzione dell’intero processo. La disciplina della riassunzione a seguito di giudizio di rinvio non è assimilabile a quella elaborata per la riassunzione dopo l’interruzione del processo, poiché solo nel primo caso la notifica è posta a carico della parte interessata, espressione della scelta legislativa di rimettere alla stessa l’impulso alla prosecuzione del giudizio. Non è pertanto ammissibile la rimessione in termini invocata dalla parte che abbia omesso la notifica senza allegare alcuna motivazione dell’inadempimento.
Il Fatto
Un Comune aveva notificato a un ente non commerciale con finalità culturali quattro avvisi di accertamento e un diniego di rimborso relativi all’Ici/Imu per gli anni dal 2008 al 2011 e per il 2013. Oggetto della pretesa erano due immobili concessi in comodato d’uso allo stesso Comune, che li adibiva a biblioteca e archivio storico.
Dopo che la Corte di cassazione, con una precedente ordinanza, aveva accolto il ricorso del Comune rinviando alla Commissione tributaria regionale, la parte contribuente depositava ricorso in riassunzione senza notificarlo personalmente al Comune. Il giudice del rinvio, ignorando l’istanza di estinzione, riconosceva l’esenzione. Il Comune ricorreva nuovamente in cassazione deducendo la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione dell’onere di notifica del ricorso in riassunzione nel giudizio di rinvio tributario. La norma di riferimento è l’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, che impone la riassunzione nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione, con l’osservanza delle forme dei giudizi di merito.
Il richiamo alle forme di cui agli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 conferma che il ricorso si propone mediante notifica, momento in cui il giudizio si intende pendente. Nessun argomento può ricavarsi da un presunto onere della segreteria, alla quale la norma affida soltanto la richiesta di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Cassazione. Né può invocarsi la giurisprudenza sulla riassunzione del processo interrotto, citata nel testo (Cass. Sez. 6-5 n. 11661 del 04/05/2021, n. 25363 del 11/10/2018, n. 12672 del 2015).
La differenza tra le due discipline ha una sua ragione d’essere. La riassunzione dopo il rinvio consegue a un giudizio già concluso da una pronuncia di cassazione e rimette alla parte l’impulso alla prosecuzione; la sospensione e l’interruzione dipendono invece da eventi che prescindono dalla volontà della parte. Di qui l’applicabilità dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, che sanziona con l’estinzione l’inattività della parte cui spetta riassumere.
Nel caso concreto il ricorso fu tempestivamente depositato ma non notificato, e il Comune ne apprese l’esistenza solo dalla comunicazione della data di trattazione. La rimessione in termini richiesta dalla controricorrente, che aveva ammesso l’omissione senza addurre alcuna motivazione, equivarrebbe a eludere la normativa processuale. Il ricorso in riassunzione è pertanto inammissibile, con conseguente estinzione dell’intero giudizio; la sentenza è cassata e la causa decisa nel merito, con compensazione delle spese di merito e condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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