Notificazione nulla in appello sanata se non eccepita nelle conclusioni (Cass. pen. Sez. II n. 11730 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di vizi della vocatio in ius, la nullità assoluta e insanabile di cui all’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto quando la notificazione della citazione sia stata omessa, o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. Le altre nullità della citazione o della notificazione rientrano tra quelle a regime intermedio e sono sanate ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen., con la conseguenza che devono essere eccepite tempestivamente, al più tardi con le conclusioni del giudizio di appello. Integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, senza che assuma rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, poiché la norma tutela in via principale la fede pubblica e non la libera determinazione dell’acquirente.
Il Fatto
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile, in primo grado, dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 26 novembre 2024, aveva confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della notificazione del decreto introduttivo del giudizio di appello, eseguita in via telematica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza previo tentativo al domicilio eletto, nonché vizi motivazionali in ordine alla contraffazione grossolana, alla configurabilità dell’art. 712 cod. pen., all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., alle attenuanti generiche e alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dal primo motivo. La Corte ha ribadito che la nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. opera solo nel caso di omessa notificazione della citazione o di forme tali da impedire la conoscenza effettiva dell’atto. La contraddizione apparente con la sanatoria dell’art. 184 cod. proc. pen. si risolve distinguendo le nullità derivanti dall’omessa citazione da tutte le altre.
Ne consegue che le nullità diverse dall’omissione rientrano tra quelle a regime intermedio o relative e, come tali, devono essere dedotte tempestivamente. Nel caso di specie l’eccezione avrebbe dovuto essere formulata al più tardi con le conclusioni del giudizio di appello. Poiché nessuna eccezione era stata sollevata in quel grado, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Il Collegio richiama sul punto Sez. U n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il reato di cui all’art. 474 cod. pen. tutela la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi, e non la libera determinazione dell’acquirente: si tratta di reato di pericolo per la cui configurazione non occorre l’effettivo inganno. La grossolanità della contraffazione non esclude quindi la fattispecie (richiamata Sez. II n. 16807 del 11/01/2019, Assane).
Gli ulteriori motivi sono stati rigettati. Il terzo non si confronta con la motivazione della Corte territoriale che ha escluso la configurabilità dell’art. 712 cod. pen. La richiesta ex art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente disattesa in ragione dell’elevato numero dei capi ricettati e della non occasionalità della condotta. La motivazione sulle attenuanti generiche, esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (Sez. III n. 1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Carillo).
Sulla conversione della pena, la Corte ha ricordato che l’art. 58 legge n. 689 del 1981 conferisce al giudice un potere discrezionale e che la valutazione sui criteri dell’art. 133 cod. pen. costituisce accertamento di fatto incensurabile se motivato. La prognosi sfavorevole, legata alle disagiate condizioni economiche del condannato, giustifica il diniego.
Nota della Redazione
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