Sospensione della prescrizione e motivazione sul diniego della tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. I n. 5158 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione, ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto da tale legge, nel senso che la sospensione per un periodo non superiore a un anno e sei mesi opera solo se il relativo dies a quo sopravviene prima che il termine prescrizionale sia interamente decorso. La mancata espressa disamina da parte del giudice di merito di ogni specifica deduzione difensiva volta a ottenere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non rende la motivazione apparente, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, fondata su elementi sintomatici dell’intensità del dolo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava due imputati colpevoli del reato di cui agli artt. 221 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e 294 del relativo Regolamento di esecuzione, per aver rifiutato di esibire i propri documenti di identità. La Corte territoriale aveva riqualificato l’originaria imputazione formulata ai sensi dell’art. 651 cod. pen. e aveva negato l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso tale sentenza, entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Uno degli imputati eccepiva l’intervenuta prescrizione del reato e deduceva la violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità e al trattamento sanzionatorio. Il secondo imputato sollevava esclusivamente l’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via preliminare l’eccezione di estinzione del reato per prescrizione, ritenendola infondata. Richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, la Corte ha chiarito che, per i reati commessi in data antecedente alla riforma di cui alla legge n. 103/2017, trova applicazione la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159 cod. pen. nel testo novellato. La concreta operatività di tale sospensione, per una durata non superiore a un anno e sei mesi, postula che il relativo termine iniziale sopravvenga in un momento in cui il termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso.
Nel caso di specie, il termine massimo di prescrizione sarebbe decorso il 28.8.2024, ma, alla data di scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, il termine non era ancora spirato, con conseguente sospensione del decorso fino alla pronuncia della sentenza di appello del 17.6.2025. La Corte ha pertanto escluso che alla data della pronuncia impugnata la causa di estinzione fosse maturata, rilevando che il termine era rimasto nuovamente sospeso dopo la decisione di secondo grado. Il decorso della prescrizione non risultava quindi perfezionato.
Quanto al motivo relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha ribadito che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. La sentenza impugnata non era censurabile per non aver esaminato espressamente ogni elemento dedotto dalla difesa, poiché la motivazione, incentrata sull’intensità del dolo desumibile dall’atteggiamento di disprezzo e di sfida tenuto nei confronti del pubblico ufficiale, risultava idonea a sostenere il diniego. Nessuna contraddittorietà poteva poi ravvisarsi con l’assoluzione dal reato di oltraggio, escluso per la mancanza dell’elemento oggettivo della presenza di altre persone e non per l’insussistenza della condotta.
In relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale, evidenziando che la pena irrogata era inferiore alla media edittale e che, in tal caso, non è richiesta una specifica motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando la richiesta sia basata su elementi già valutati ai fini della dosimetria della pena o del diniego della particolare tenuità. I ricorsi sono stati, pertanto, rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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