Rinuncia al ricorso in Cassazione ed estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 18976 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non richiede l’accettazione della controparte, ma ha carattere ricettizio: ove notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto, determina la pronuncia di estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. In difetto di tali formalità, la rinuncia resta comunque significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, con conseguente declaratoria di inammissibilità. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, che impone al ricorrente rimasto soccombente il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia: la misura opera nei soli casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità dell’impugnazione e, trattandosi di prelievo di natura tributaria, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento con cui è stata richiesta a due contribuenti l’imposta di registro e relativi accessori, per complessivi € 111.992,90, dovuta per la registrazione di una sentenza del Tribunale civile di Palermo. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso delle contribuenti e la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello.
Avverso la sentenza di secondo grado le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, e hanno successivamente depositato atto di rinuncia, rappresentando che la cartella impugnata era stata oggetto di definizione agevolata. La società di riscossione si è costituita con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione posta dall’atto di rinuncia depositato dalle ricorrenti. Il Collegio rileva che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata costituisce un’inequivoca affermazione della volontà di rinunciare al giudizio, con conseguente assenza di interesse ad agire.
Sul piano della qualificazione dell’atto, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento: la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige l’accettazione della controparte, ma è pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma pretende la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro avvocati con apposizione del visto. Ove tali formalità siano rispettate, si determina l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; in loro assenza, la rinuncia resta comunque significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, cui si correla la pronuncia di inammissibilità. Nel caso concreto la rinuncia risulta notificata.
La Corte esamina poi gli effetti della rinuncia sul contributo unificato aggiuntivo. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo. Tale misura, però, si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione, della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità, non alla rinuncia.
Il Collegio sottolinea la natura del prelievo, qualificato come tributario secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 20621 del 2023. Da tale qualificazione discende il divieto di applicazione estensiva o analogica della norma, che non può essere riferita a un’ipotesi non prevista.
La Corte dichiara pertanto l’estinzione del giudizio e compensa le spese.
Nota della Redazione
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