Notifiche all’estero e legittimo impedimento dell’imputato: obbligo di verifica d’ufficio (Cass. pen. Sez. V n. 12011 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione all’estero eseguita, tramite l’ufficio consolare, a mezzo del servizio postale deve rispettare le modalità della legge n. 890 del 1982 e, in particolare, l’art. 8, con spedizione della raccomandata informativa e attestazione degli adempimenti: in difetto non si perfeziona la compiuta giacenza e non ricorrono i presupposti per la notifica al difensore. Qualora l’imputato non compaia e risulti, o appaia probabile, che l’assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice deve disporre d’ufficio il rinvio, anche in assenza di richiesta, essendo a suo carico un precipuo onere di verifica.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e lo aveva assolto da altro reato, rideterminando la pena in tre anni e tre mesi di reclusione, esclusa la recidiva.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: la nullità della notifica del decreto che disponeva il giudizio, eseguita in Tunisia senza le modalità dell’art. 169, comma 4, cod. proc. pen.; il rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento derivante da una misura giudiziale estera che gli precludeva di lasciare il Paese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondata la censura sulla insussistenza dei presupposti dell’art. 169, comma 4, cod. proc. pen. L’indirizzo dell’imputato in Tunisia era stato individuato dalla polizia giudiziaria, con specifica indicazione, e la lettera di nomina del difensore proveniva dalla medesima città: la provenienza dell’informazione da un organo incaricato delle ricerche è sufficiente ad attestare con adeguata certezza l’indirizzo.
Fonda invece la doglianza relativa al perfezionamento della notifica. Entrambi i giudici del merito avevano ritenuto la notifica ritualmente effettuata per compiuta giacenza sulla sola attestazione dell’ambasciata. Ma l’art. 37, d.lgs. n. 71 del 2011, richiamando le leggi dello Stato di residenza, impone che, quando si proceda a mezzo posta, siano rispettate le modalità della legge n. 890 del 1982.
In particolare l’art. 8 richiede, ai fini del perfezionamento, la spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito; occorre altresì che l’operatore postale attesti il compimento di tutti gli incombenti, quali l’affissione dell’avviso o l’immissione nella cassetta, e che l’organo notificante dimostri l’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, garantendo la conoscenza dell’atto e l’esercizio dei diritti di difesa (Sez. 5 n. 14033 del 2022; Sez. 4 n. 4359 del 2024; Sez. 5 n. 21492 del 2022). Nella specie tali modalità non risultano documentate: al mancato ritiro non poteva seguire la notificazione per compiuta giacenza, né la notifica al difensore.
Fonda anche il secondo motivo. Le Sezioni Unite n. 35399 del 2010 e n. 7635 del 2022 hanno affermato che, in presenza di una situazione di impedimento, anche solo probabile, il giudice deve d’ufficio rinviare il processo. Nella specie vi erano elementi precisi: la nota del Ministero dell’interno attestava, su informazioni dell’Interpol, l’impossibilità di lasciare il territorio tunisino. Non rileva che l’informazione fosse risalente né l’inerzia negli accertamenti: ciò che il giudice deve verificare è se la mancata comparizione dipenda da una scelta o da un impedimento che limiti la libertà di movimento.
I giudici del merito hanno omesso tale accertamento: segue l’annullamento senza rinvio della sentenza d’appello e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.