Inammissibile il ricorso per motivi non consentiti avverso la pena concordata (Cass. pen. Sez. 7 n. 17890 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che deduca, in termini aspecifici e non autosufficienti, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione. La possibilità di far valere l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, ossia quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto dell’imputazione. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano applicava all’imputato, su richiesta delle parti, la pena per i reati di cui all’art. 337 cod. pen. e all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, lamentando vizi della motivazione in termini generici e non circostanziati.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso potesse essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione da dichiarare inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
I giudici hanno precisato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto. Tale errore è configurabile quando la qualificazione giuridica risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva denunciato una violazione di legge in modo aspecifico e non autosufficiente, senza che l’errore fosse immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. La Corte ha richiamato il precedente di Sez. 4, n. 13749 del 2022, Rv. 283023, a sostegno di tale principio.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando la Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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