Concorso dell’amministratore formale nel reato dell’amministratore di fatto: dolo eventuale (Cass. pen. Sez. V n. 12010 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di concorso dell’amministratore formale nel reato commesso dall’amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che tale consapevolezza debba investire i singoli episodi delittuosi: l’elemento soggettivo può configurarsi sia come dolo diretto che come dolo eventuale. Il travisamento della prova ricorre solo per omissione, per erronea ricostruzione del “significante” o per invenzione, e non autorizza la Corte di legittimità a rileggere nel merito il significato degli elementi probatori. Il ricorso non inammissibile impone di rilevare l’intervenuta prescrizione maturata dopo la pronuncia di appello.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato il giudizio di responsabilità a carico dell’imputato, amministratore formale di una società fallita, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Secondo i giudici di merito, il compendio probatorio attestava il ruolo di concreta gestione svolto dal ricorrente, consapevolmente inserito nel circuito decisionale della società, sia pure in posizione di minor rilievo rispetto all’amministratore di fatto.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di violazione di legge e di motivazione per travisamento della prova e mancanza di motivazione sulla sussistenza dell’elemento psicologico. Sosteneva che dal mero potere formale di firma non potesse desumersi la prova della consapevole volontà di gestire la società in frode ai creditori e che il suo ruolo si fosse limitato a quello di tecnico, di fatto estraneo alla gestione. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricostruito i confini del travisamento della prova, che ricorre in tre ipotesi: mancata valutazione di una prova decisiva, erronea ricostruzione del relativo “significante”, utilizzazione di una prova non acquisita al processo. In tali casi il giudice di legittimità non reinterpreta gli elementi valutati dal giudice di merito, ma verifica soltanto se essi sussistano, essendo la cognizione circoscritta alla trasposizione del dato probatorio nella sua dimensione neutra e a-valutativa.
Su questa base il primo motivo è stato dichiarato infondato. Ciò che il ricorrente lamentava non era un travisamento, ma la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale per addivenire al giudizio di responsabilità, desumendo la volontà di partecipare all’attività fraudolenta. La censura sollecitava quindi una rivalutazione di merito delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità e non integrata dalla prospettazione di una lettura alternativa dei fatti.
La Corte ha poi richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in caso di concorso dell’amministratore formale nel reato dell’amministratore di fatto, è sufficiente la generica consapevolezza della condotta illecita altrui, senza necessità che essa investa i singoli episodi delittuosi. Nella specie i giudici di merito avevano valorizzato la risalenza della carica ricoperta, il coinvolgimento del ricorrente nella holding di gruppo, l’inserimento nelle compagini societarie facenti capo alla famiglia dell’amministratore di fatto, gli incarichi tecnici e le prove testimoniali, ricavandone la prova della partecipazione alla concreta gestione della società.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che in data successiva alla pronuncia di appello era maturato il termine massimo di prescrizione del reato di cui al capo a) dell’imputazione, non emergendo elementi che giustificassero, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., una pronuncia nel merito. Poiché il ricorso non era inammissibile, la prescrizione doveva essere rilevata. Il termine non risultava invece maturato per il reato di cui al capo b), nel quale erano state ritenute confluite le condotte della contestazione suppletiva, con l’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall. Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio limitatamente al capo a), con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo al capo b), e il rigetto nel resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.