Cessazione della materia del contendere per pagamento quota ridotta payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 12048 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, l’istituto della cessazione della materia del contendere opera esclusivamente con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali di ripartizione degli oneri, a condizione che la Regione o Provincia autonoma abbia accertato l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta e abbia comunicato tale accertamento alla segreteria del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025. La dichiarazione dell’avvenuto pagamento integra la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Laddove manchi la comunicazione dell’accertamento del versamento da parte dell’ente regionale, non può pronunciarsi la cessazione della materia del contendere ma il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti delle altre parti intimate.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto che ha definito l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali presupposti, tra cui i decreti di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali di ripiano. Successivamente all’assegnazione del fascicolo al relatore, la società ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, con compensazione delle spese, avendo aderito alla definizione agevolata della procedura di ripiano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 7 d.l. n. 95/2025 prevede che, decorso il termine di trenta giorni, le Regioni e le Province autonome accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. Tale comunicazione determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripartizione degli oneri di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo all’esito della comunicazione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo dovuto. Nel caso di specie, soltanto la Regione Veneto ha dichiarato l’avvenuto versamento dell’importo dovuto dalla società ricorrente, sicché nei suoi confronti il ricorso ha perso il proprio oggetto.
Quanto alle altre amministrazioni intimate, il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di avvenuto pagamento determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente improcedibilità del ricorso. Il venir meno dell’interesse va, infatti, affermato anche laddove non ricorrano i presupposti per la cessazione della materia del contendere, atteso che la definizione agevolata del ripiano ha comunque determinato l’eliminazione della lesione dedotta con il ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della natura della controversia e della sopravvenienza normativa che ha inciso sulla definizione del rapporto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.