Dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere (TAR Abruzzo n. 193 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non aver più interesse alla definizione del giudizio, successiva alla proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Tale evenienza, verificatasi nel corso del giudizio, rende improcedibile la domanda, senza che occorra accertare la fondatezza delle censure proposte avverso gli atti di esclusione dalla procedura di negoziazione per l’acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate. La declaratoria di improcedibilità consegue alla valutazione dell’interesse ad agire, il cui venire meno deve essere valutato in concreto al momento della decisione. La compensazione delle spese di lite è disposta in ragione della peculiarità e della complessità in fatto della controversia.
Il Fatto
Una società, attiva nel settore dell’assistenza sanitaria dialitica e accreditata con il Servizio Sanitario Regionale, impugnava dinanzi al TAR Abruzzo una serie di atti con cui la Regione Abruzzo l’aveva esclusa dalle procedure di negoziazione per l’acquisto di prestazioni di dialisi per gli esercizi 2021 e 2022. La ricorrente, in particolare, contestava le delibere di Giunta regionale e le note dirigenziali che definivano i tetti di spesa e le modalità di contrattazione, nonché la mancata convocazione alla stipula dei contratti. Nel corso del giudizio, la società proponeva plurimi motivi aggiunti avverso gli atti successivamente adottati dalla Regione e dalle Aziende Sanitarie Locali, ribadendo la richiesta di essere ammessa alla contrattazione. Con memoria depositata in data 30 gennaio 2026, la società ricorrente dichiarava di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, preso atto della memoria difensiva con cui la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, ha valutato la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di rito. Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina l’ipotesi di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
La dichiarazione della parte ricorrente, intervenuta in un momento successivo alla proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, integra un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, in quanto l’interesse alla definizione del giudizio viene meno per fatto sopravvenuto. Il giudice amministrativo, pertanto, non è chiamato a pronunciarsi nel merito delle censure proposte, ma deve limitarsi a rilevare la sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire, che costituisce un presupposto processuale la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio.
La pronuncia di improcedibilità consegue, quindi, alla valutazione dell’interesse ad agire, il cui venir meno, in modo sopravvenuto, determina l’impossibilità di ottenere una decisione favorevole nel merito. Il Collegio ha, infine, disposto la compensazione delle spese di lite, considerata la peculiarità del caso e la complessità in fatto della controversia, che hanno giustificato la proposizione di una pluralità di motivi aggiunti e l’articolata attività difensiva delle parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.