Nulla osta alla nuova patente: obbligo di motivazione sul diniego prefettizio (TAR Calabria n. 1642 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di rilasciare o meno il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida, ai sensi dell’art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, si sostanzia nell’emanazione di atti autoritativi incidenti su posizioni di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo anche quando l’atto sia vincolato. Il parere negativo della Prefettura che si limiti a enunciare l’esito sfavorevole dell’istanza, senza rappresentare le ragioni di fatto e di diritto sottese, è affetto da difetto di motivazione. L’obbligo motivazionale è tanto più stringente ove venga in rilievo un potere discrezionale, da esercitare mediante una valutazione in concreto della posizione dell’istante.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito, con provvedimento del 13 novembre 2015, la revoca della patente di guida per essere stato attinto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno. Nel maggio 2022 ha chiesto alla Motorizzazione civile il nulla osta per il rilascio di un nuovo titolo abilitativo. L’ufficio ha interrogato la Prefettura sulla sussistenza di cause ostative.

Il 4 luglio 2022 la Prefettura ha espresso parere negativo, comunicato all’istante l’8 luglio 2022. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo, con il primo motivo, il difetto di motivazione e, con il secondo, la mancanza dei presupposti. L’amministrazione ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene infondata. Rileva che la vicenda si colloca temporalmente prima della disciplina introdotta dall’art. 8, comma 1, della legge 25 novembre 2024, n. 177, che ha aggiunto un periodo al comma 3 dell’art. 120 cod. strada, in vigore dal 14 dicembre 2024. Per il principio tempus regit actum, al provvedimento impugnato si applica la disciplina previgente.

Su questa base, il potere di rilasciare o meno il nulla osta comporta l’emanazione di atti autoritativi, di per sé incidenti su posizioni di interesse legittimo, con la precisazione che anche gli atti vincolati incidono su tali posizioni. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 8762 del 2022 e la giurisprudenza della stessa Sezione.

Nel merito, il ricorso è accolto quanto al primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure. La Prefettura si è limitata a esprimere parere negativo “in ordine al conseguimento di un nuovo documento di guida”, senza indicare le ragioni che lo sostengono. Il provvedimento gravato comprende dunque il solo esito negativo dell’istanza e omette di rappresentare le ragioni, in fatto e in diritto, ad esso sottese.

Tali ragioni sono ritenute tanto più indispensabili in quanto viene in rilievo un potere discrezionale, da esercitare procedendo a una valutazione in concreto della posizione del ricorrente. Il Collegio richiama sul punto Tar Piemonte, I, n. 555 del 2025 e Tar Puglia, Lecce, III, n. 428 del 2025. Il ricorso è pertanto accolto e l’atto impugnato annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle competenti Amministrazioni. Le spese sono compensate per la peculiarità della controversia; è confermata l’ammissione al gratuito patrocinio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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