Omessa custodia delle armi e divieto prefettizio di detenzione (TAR Calabria n. 1649 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. è funzionale alla salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e dell’ordine pubblico. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità dell’interessato, ma tale potere incontra il limite dei criteri di adeguatezza istruttoria, veridicità fattuale, completezza valutativa, logicità, ragionevolezza e proporzionalità. La condotta di incauta custodia delle armi — affidate a terzi in luogo diverso da quello denunciato e conservate in un mobile privo di serratura — integra un indice grave e sufficiente a fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità, a prescindere da una valutazione complessiva della personalità del richiedente. Non rileva, in senso contrario, che le armi fossero scariche, essendo la ratio della misura anticipare la soglia di tutela al mero pericolo di abuso o sottrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Catanzaro gli ha imposto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, adottato sulla base di un rapporto informativo delle Forze di Polizia. Da un controllo era emerso che le armi, denunciate come custodite presso l’abitazione di residenza, erano in realtà presso la casa dei genitori, chiuse in un mobile della cucina privo di serratura, nella piena disponibilità di terzi. Le armi erano state sottoposte a sequestro penale. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per errore sui presupposti e per travisamento dei fatti, sostenendo che il solo episodio di irregolare custodia non basterebbe a fondare il giudizio di inaffidabilità richiesto dall’art. 39 T.U.L.P.S. La Prefettura si è costituita eccependo l’infondatezza del ricorso, valorizzando la condotta di omessa custodia come indice di superficialità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. I procedimenti in materia di armi hanno natura precauzionale e preventiva e sono connotati da un’urgenza di procedere in re ipsa, che giustifica l’omissione della comunicazione di avvio ai sensi del citato art. 7 della legge n. 241/1990. Il ricorrente, inoltre, non ha allegato quali specifiche circostanze avrebbe potuto utilmente rappresentare in sede procedimentale.

Quanto agli ulteriori motivi, il Tribunale richiama la giurisprudenza di appello secondo cui il potere di vietare la detenzione di armi è funzionale alla protezione di beni di prima importanza, quali l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, minacciati dall’attribuzione della facoltà di detenere armi a soggetti che non offrano ogni più ampia garanzia di corretto uso (Consiglio di Stato n. 9818 del 6 dicembre 2024).

La discrezionalità amministrativa non è illimitata: è circoscritta dal rispetto dei criteri di adeguatezza istruttoria, veridicità fattuale, completezza valutativa, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e partecipazione procedimentale. Il sindacato del giudice amministrativo verifica proprio l’osservanza di tali criteri, affinché il provvedimento restrittivo sia misura ragionata e ponderata.

Nel caso di specie, la circostanza di fatto — non contestata dalla parte — è consistita nell’affidamento delle armi a terzi, con custodia in un mobile non provvisto di chiavi. Il Collegio ritiene l’assunto di parte infondato: la condotta di omessa custodia dell’arma costituisce un indice grave e sufficiente a ritenere il soggetto non meritevole della licenza, a prescindere dal giudizio complessivo sulla personalità del richiedente. Il Legislatore, con l’art. 20-bis della legge 18 aprile 1975 n. 110, ha introdotto il reato di omessa custodia di armi, fattispecie di mera condotta e di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto che l’agente non abbia adottato le cautele necessarie (TAR Lazio n. 17035 del 2025).

Neppure rileva che le armi fossero scariche: in funzione della ratio della misura, gli obblighi dei possessori impongono idonee misure di custodia senza distinzione tra armi cariche o scariche, e la loro mancata adozione è sufficiente a sorreggere il provvedimento, poiché il giudizio di affidabilità deve garantire che le armi non entrino nella disponibilità di terzi non autorizzati (TAR Emilia-Romagna n. 104 del 2019). Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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