Oneri di urbanizzazione commisurati al carico urbanistico effettivo, non alla zona omogenea (C.G.A.R.S. n. 530 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli oneri di urbanizzazione vanno commisurati all’effettivo aumento del carico urbanistico prodotto dall’intervento edilizio, e non alla classificazione formale dell’area nella zona territoriale omogenea dello strumento urbanistico. L’applicazione della tariffa prevista per una zona a destinazione produttiva a un lotto inserito in un contesto già urbanizzato, con infrastrutture preesistenti e costi già sostenuti dalla collettività, integra una disparità di trattamento tra operatori economici e una violazione del principio di proporzionalità. Il contributo è corrispettivo di diritto pubblico volto a compensare la collettività del nuovo carico urbanistico. La rideterminazione del contributo erroneamente liquidato è ammessa in ogni tempo, nell’ordinario termine di prescrizione decennale, non applicandosi la disciplina dell’autotutela.

Il Fatto

La società originaria ricorrente aveva versato al Comune una somma di euro 187.292,97 a titolo di oneri concessori per il rilascio di un permesso di costruire relativo a un edificio destinato a esercizio di vendita. L’importo era stato determinato applicando la tariffa prevista per gli insediamenti commerciali e direzionali da realizzare nelle zone A e B, pari a euro 98,01 al mq di superficie lorda di pavimento.

Con successiva determinazione il Comune rideterminava gli oneri in euro 302.080,54, applicando la tariffa di euro 196,02 relativa agli insediamenti ricadenti in zona territoriale omogenea D3. La società impugnava la determinazione. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, accoglieva il ricorso solo nei limiti dell’importo eccedente e lo rigettava per la gran parte. Avverso tale sentenza la parte privata ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato continuità alla propria giurisprudenza in analoga controversia riguardante il medesimo Comune, richiamando la sentenza n. 301 del 2026. Ai fini del calcolo degli oneri rileva l’effettiva incidenza sul carico urbanistico derivante dall’attività edilizia, che nel caso di specie non vi è stato, trattandosi di zona già ampiamente urbanizzata.

Sul versante formale, avendo il Comune applicato per l’area le tariffe della zona D, ha commesso un errore di classificazione: le infrastrutture preesistono e il relativo costo è già stato pagato. La zona D3 è collocata dal decreto regionale di approvazione del PRG in un contesto B, sicché gli oneri devono essere quelli previsti per le zone di completamento. La stessa previsione dell’intervento diretto conferma che non sono necessarie opere di urbanizzazione primaria a carico del comparto, tipiche delle zone D industriali.

La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui gli oneri sono corrispettivi di diritto pubblico volti a compensare la collettività del nuovo carico urbanistico (Corte cost. n. 247 del 2020), distinguendo tra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (Corte cost. n. 61 del 2026). La disciplina regionale siciliana condiziona l’obbligo al aumento del carico urbanistico, definito dall’art. 24, comma 1, l.r. n. 16 del 2016 come effetto sul territorio degli interventi che comportano un aumento degli standard del d.m. n. 1444 del 1968.

Rileva la Corte che gli indici edilizi sono volti al dimensionamento delle costruzioni, mentre ai fini della definizione di aumento del carico urbanistico conta soltanto la variazione degli standard. È erroneo l’assunto del TAR secondo cui le aree D3 presenterebbero parametri urbanistici più favorevoli: i parametri risultano analoghi o intermedi rispetto alle zone B limitrofe, sicché non sussiste alcun maggior carico urbanistico. Aumentare anche la tariffa base comporterebbe per il medesimo vantaggio edificatorio il pagamento del doppio, in violazione del principio di proporzionalità.

Infondata è la doglianza sulla lesione del legittimo affidamento. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 12 del 2018, il Collegio ribadisce che gli atti di determinazione e liquidazione del contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, ma costituiscono esercizio di una pretesa creditoria in un rapporto obbligatorio a carattere paritetico. L’amministrazione può sempre rideterminare l’importo erroneamente liquidato, non applicandosi la disciplina dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990. Il Comune non potrebbe rinunciare al credito per il carattere imperativo della norma. L’appello è quindi accolto nei limiti indicati, con conferma dell’importo originariamente determinato, e le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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