Divieto nuove medie e grandi strutture commerciali legittima scelta pianificazione urbanistica (TAR Lombardia n. 2797 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di insediamento di nuove medie e grandi strutture di vendita introdotto da una variante al Piano di Governo del Territorio costituisce espressione della discrezionalità pianificatoria dell’ente locale e non richiede motivazione specifica per singole aree, essendo sufficiente la motivazione desumibile dal dibattito consiliare e dagli atti del procedimento. Le limitazioni agli insediamenti commerciali sono legittime quando rispondono a esigenze di tutela dell’ambiente urbano, della viabilità e dell’ordinato sviluppo del territorio, e non a ragioni economiche, di contingentamento o anticoncorrenziali. Il giudizio di proporzionalità va condotto confrontando la libertà di iniziativa economica con gli interessi pubblici di governo del territorio, senza attribuire in astratto prevalenza alla normativa commerciale sul piano urbanistico.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un complesso immobiliare in un Comune lombardo, destinato a vocazione produttiva e commerciale. Nel corso del procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio la società presenta osservazioni per ottenere l’azzonamento delle proprie aree come tessuto misto produttivo, commerciale e terziario, destinazione compatibile con l’insediamento di strutture di vendita di media e grande dimensione.
Con la deliberazione consiliare di approvazione della variante viene accolta anche un’osservazione dell’Ufficio tecnico comunale che introduce il divieto di insediare medie e grandi strutture commerciali. La società impugna la deliberazione e la previsione del Piano delle Regole nella parte in cui esclude tali destinazioni, lamentando l’illegittimità del procedimento e del contenuto del divieto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura di difetto di motivazione. Ricorda che la pianificazione territoriale è espressione di amplissima discrezionalità, insindacabile nel merito salvo errori di fatto o abnormi illogicità. La destinazione delle singole aree non richiede motivazione analitica, essendo sufficiente il riferimento ai criteri generali e agli atti del procedimento; le ragioni della scelta si ricavano dall’insieme degli atti e dal dibattito consiliare.
La Corte individua i casi in cui l’onere motivazionale si fa più pregnante: superamento degli standard minimi, lesione di un affidamento qualificato da convenzioni o giudicati, modifica di destinazione di aree intercluse. Nessuna di tali circostanze ricorre nel caso concreto, sicché l’onere resta circoscritto nei termini generali.
Nel merito, le ragioni del divieto emergono dalla verbalizzazione del dibattito consiliare: la già capillare presenza di strutture commerciali di grandi dimensioni e i problemi di viabilità e di carico urbanistico derivanti dalla loro concentrazione. Le limitazioni non rispondono a ragioni economiche o di contingentamento, ma alla tutela del territorio e dell’ambiente urbano, e non sono quindi sproporzionate né anticoncorrenziali.
Quanto alla lamentata illegittimità dell’osservazione presentata dall’Ufficio tecnico, la Corte osserva che la disciplina regionale non pone limiti soggettivi alla presentazione delle osservazioni; in mancanza di divieto espresso, l’Ufficio può utilizzare tale strumento di collaborazione procedimentale. La facoltà di osservare non va confusa con i pareri di regolarità tecnica, che costituiscono funzione doverosa del responsabile del servizio.
Infine, il divieto non svuota l’accoglimento dell’osservazione della società, che aveva richiesto la destinazione commerciale in termini generici, senza riferimento alla volontà di insediare una media o grande struttura. La destinazione resta sfruttabile mediante esercizi di vicinato, strutture all’ingrosso e sviluppo di quelle esistenti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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