Nulla osta del Questore al volo da diporto e attualità della pericolosità (TAR Piemonte n. 114 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta del Questore per il conseguimento dell’attestato di idoneità al pilotaggio per il volo da diporto o sportivo costituisce espressione del potere discrezionale di polizia di cui all’art. 11 del R.D. n. 773/1931, cui si innesta, per il tramite dell’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 133/2010, un giudizio prognostico di affidabilità morale del richiedente. Rilevano a tal fine tutte le circostanze, anche atipiche, sintomatiche di inaffidabilità, indipendentemente dalla rilevanza penale delle stesse. La valutazione di pubblica sicurezza, a differenza di quella penale, ha finalità preventiva e non punitiva. Tuttavia, quando i precedenti su cui si fonda il diniego siano risalenti nel tempo, l’amministrazione è tenuta a supportare la propria determinazione con elementi circostanziati idonei ad attualizzare il giudizio di pericolosità; in difetto, il provvedimento è illegittimo per eccesso di potere e il ricorso va accolto.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato istanza per ottenere il nulla osta necessario al rilascio dell’attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo. La Questura gli ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento e, dopo le controdeduzioni dell’interessato, l’istanza è stata respinta con provvedimento del Questore.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Piemonte, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del R.D. n. 773/1931, 14 del d.P.R. n. 133/2010 e 3 della legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere: il provvedimento si fonderebbe su precedenti risalenti nel tempo, senza attualizzare il giudizio di pericolosità. L’amministrazione si è costituita e ha depositato documentazione a sostegno della propria decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 133/2010 subordina il rilascio dell’attestato di idoneità al nulla osta del Questore, chiamato a valutare l’inesistenza di controindicazioni per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, della sicurezza dello Stato e in relazione al contrasto al terrorismo internazionale.

Si tratta di un potere discrezionale che implica un giudizio prognostico di affidabilità morale del richiedente. L’uso della congiunzione “anche” dimostra che tale valutazione si innesta nel più ampio potere attribuito dall’art. 11 del R.D. n. 773/1931 per il rilascio delle autorizzazioni di polizia. In virtù della funzione cautelare e preventiva, rilevano tutte le circostanze, anche atipiche, sintomatiche di inaffidabilità, indipendentemente dalla rilevanza penale e dalle vicende del procedimento penale eventualmente instaurato per i medesimi fatti.

Il Collegio richiama sul punto TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1054 del 2023. Ribadisce inoltre che la valutazione di pubblica sicurezza, a differenza di quella penale, ha finalità non punitiva ma preventiva e non richiede l’attribuzione di una responsabilità penale, basandosi sulla tutela degli interessi superindividuali dell’ordine e della sicurezza pubblici.

Nel caso concreto, il diniego si fondava su una condanna con decreto penale per invasione di terreni, su condotte analoghe tenute tra il 2009 e il 2016 con relativi procedimenti archiviati, su un avviso orale e sul rigetto di un’istanza prefettizia. Il Collegio osserva che l’ultima condotta risale al 2016 e che i procedimenti penali risultano archiviati.

Pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto supportare la valutazione con elementi circostanziati idonei ad attualizzare il giudizio di pericolosità. Essa, invece, si è limitata a elencare i precedenti e a concludere che gli stessi, qualificati come “recenti”, non consentivano di esprimere un giudizio di affidabilità. Il ricorso è quindi accolto, con obbligo dell’amministrazione di rivalutare l’istanza e concludere il procedimento con provvedimento espresso e congruamente motivato. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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