Carta docente ai supplenti: ottemperanza e commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lombardia n. 2204 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato di condanna al rilascio della carta docente o di altro strumento equipollente, e l’inerzia protratta oltre il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, legittima il ricorso per ottemperanza. L’accertamento dell’inottemperanza comporta l’assegnazione all’amministrazione di un termine per provvedere e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, con condanna al pagamento delle spese di lite. A fronte del mancato adempimento dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, al fine di conseguire il rilascio del beneficio. L’azione, come precisato nel ricorso, non riguardava le spese di lite, distratte in favore dei difensori e per le quali non era stata esperita l’azione di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che rispetto al titolo esecutivo, passato in giudicato e ritualmente notificato, fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni della parte ricorrente è emerso che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali, e che, pur essendosi costituita in giudizio, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, di conseguenza, non risultava contestato nell’an né nel quantum.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il commissario, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente, avrebbe dato corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, precisandosi che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di esecuzione del giudicato, richiamato anche ai fini della liquidazione delle spese, che seguono la soccombenza e sono state distratte in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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