Improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Piemonte n. 117 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente, con memoria depositata prima della decisione, dichiari il proprio sopravvenuto difetto di interesse e chieda la compensazione delle spese processuali. La dichiarazione proveniente dalla parte e la mancata opposizione della controparte costituiscono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese. La sopravvenuta carenza di interesse determina la cessazione della materia del contendere sul piano dell’interesse ad agire, con definizione del giudizio in rito.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato il verbale con cui la Vª Sottocommissione esame di avvocato presso la Corte di Appello di Torino, nella sessione 2021, le aveva attribuito alla seconda prova orale un punteggio insufficiente, pari a 87 punti, e un punteggio complessivo di 113, non utile al conseguimento dell’idoneità all’abilitazione forense. Con il ricorso venivano censurati anche i criteri di valutazione definiti con D.M. 9 febbraio 2022, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 8 ottobre 2021 n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205, nonché i verbali della Commissione Centrale e della Sottocommissione.

Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio. Nelle more, la ricorrente depositava memoria con cui dichiarava il proprio sopravvenuto difetto di interesse e chiedeva la compensazione delle spese. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato il ricorso veniva assunto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, con memoria depositata in data 25.11.2025, la parte ricorrente aveva dichiarato il proprio sopravvenuto difetto d’interesse alla definizione del giudizio, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese processuali. La dichiarazione è intervenuta dopo l’assegnazione del ricorso al relatore, avvenuta in data 23.10.2025.

Da tale dichiarazione il Tribunale ha fatto discendere la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il venir meno dell’interesse ad agire in corso di causa, per fatto sopravvenuto e riconosciuto dalla stessa parte, impedisce ogni ulteriore scrutinio nel merito delle doglianze proposte.

Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato la sussistenza di giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti. Tale statuizione si fonda su due elementi concorrenti: la richiesta formulata in tal senso dalla parte ricorrente e la mancata opposizione dell’Avvocatura dello Stato.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione integrale delle spese e con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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