L’incertezza sulla causa dell’incendio non libera il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 2684 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità del custode, la prova liberatoria del caso fortuito richiede un accertamento positivo e concreto della causa del danno. L’incertezza sulla causa concreta dell’evento non esonera il custode, ma ne conferma la responsabilità. Il fatto del terzo, anche se rimasto ignoto, interrompe il nesso causale solo se vi è certezza sul suo effettivo ruolo nella produzione dell’evento. Tale ruolo deve essere oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, non essendo sufficiente un accertamento per esclusione o in astratto.
Il Fatto
Nel 1996 un incendio si propagò fino a coinvolgere l’azienda agricola “La Croce”, causando gravi danni. I proprietari convennero in giudizio la proprietaria del fondo adiacente, sostenendo che questa avesse acceso delle stoppie senza predisporre adeguate cautele. Il Tribunale rigettò la domanda per mancata prova del fatto costitutivo dell’illecito.
La Corte d’appello confermò la decisione, ritenendo che l’incendio fosse stato causato da un terzo, configurabile come caso fortuito, e che vi fosse comunque incertezza sul luogo d’origine delle fiamme. Gli eredi di alcune parti processuali hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. In via preliminare, richiamando la giurisprudenza consolidata, ha ribadito che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. può essere esclusa solo da un accertamento positivo che il danno sia stato causato dal fatto del terzo o del danneggiato. L’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che esso derivi dalla cosa, lascia la responsabilità a carico del custode.
La Corte ha chiarito che la “causa ignota” non va confusa con il fatto del terzo rimasto ignoto. La prima mantiene la responsabilità in capo al custode; il secondo interrompe il nesso causale solo se vi è certezza sul ruolo del terzo. Per affermare il caso fortuito non è sufficiente un accertamento per esclusione come quello posto alla base della sentenza impugnata, ma occorre un accertamento positivo e concreto del fatto del terzo.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha erroneamente trasformato una “mera ipotesi”, già esclusa dal Tribunale per carenza di prove, in una certezza processuale idonea a fondare il fortuito. Il giudice di merito ha inoltre omesso di valutare che, in un fondo agricolo con stoppie, il rischio incendio è intrinseco e prevedibile, e che l’assenza o l’inidoneità delle “precese” (barriere tagliafuoco) configura di per sé una condizione della cosa tale da agevolare la propagazione delle fiamme.
La Corte ha quindi accolto il primo, il secondo e il quarto motivo, dichiarando assorbito il terzo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito applicando il principio secondo cui l’incertezza sulla causa dell’incendio o l’inidoneità delle misure di contenimento impediscono al custode di giovarsi della prova liberatoria del caso fortuito.
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Nota della Redazione
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