Il ricorso “assemblato” con lo spillamento degli atti di causa è inammissibile (Cass. civ. Sez. 1 n. 9519 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che sia confezionato riproducendo integralmente o in larghissima parte il contenuto degli atti processuali delle fasi di merito, mediante c.d. «spillatura» o assemblaggio, è inammissibile. Difatti, esso difetta del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la cui mancanza è rilevabile anche d’ufficio. Parimenti, i motivi devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, perché censure eccentriche rispetto alla ratio decidendi equivalgono alla mancata enunciazione dei motivi ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società e due fideiussori, dopo la soccombenza in primo e secondo grado in una controversia con un istituto di credito, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte territoriale. La pronuncia di merito aveva confermato la decisione del giudice di prime cure, che aveva accolto la domanda riconvenzionale della banca basandosi sulle risultanze delle relazioni del consulente tecnico d’ufficio. Il consulente aveva infatti attestato l’esistenza di titoli e effetti, poi materialmente scomparsi dal fascicolo processuale prima della decisione, a seguito della quale era stata disposta la ricostruzione del fascicolo. I ricorrenti hanno censurato la sentenza, deducendo la violazione degli artt. 112, 115, 194 e 202 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di merito avesse illegittimamente attribuito al CTU il potere di verificare e acquisire documenti non ritualmente prodotti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato, su eccezione della controricorrente, la natura «assemblata» del ricorso. Esso risultava, infatti, costruito mediante il taglia-e-incolla sostanzialmente integrale di citazione introduttiva, sentenza di primo grado, atto d’appello e sentenza d’appello. Tale modalità di redazione integra una violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., che prescrive l’esposizione sommaria dei fatti in modo sintetico, funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica di ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure. La riproduzione letterale degli atti, ha precisato la Corte, equivale a un mero rinvio agli stessi e rende il ricorso inammissibile, non potendo la Corte sopperire alla selezione di quanto effettivamente rileva.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che i ricorrenti avevano incentrato la propria censura sull’asserita esorbitanza dei poteri del consulente tecnico, senza tuttavia contestare la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Dalla ricostruzione emergeva, al contrario, che il CTU aveva esaminato documentazione regolarmente prodotta e presente agli atti nel momento in cui aveva svolto le proprie relazioni, e che la loro successiva scomparsa aveva reso necessaria la ricostruzione del fascicolo, mai contestata. La corte territoriale, pertanto, non aveva affatto attribuito al consulente il potere di acquisire documenti, ma aveva semplicemente valorizzato le risultanze delle relazioni depositate.
La Corte ha quindi ribadito che i motivi di ricorso devono possedere i requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, contestando specificamente la ratio decidendi. La proposizione di censure prive di attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesta dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità rilevabile anche d’ufficio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti, in solido, sono stati condannati al rimborso delle spese e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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