Segnalazione Centrale Rischi e sindacato di legittimità sul fatto (Cass. civ. Sez. I n. 402 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi, la valutazione della sussistenza dei presupposti dell’insolvenza del cliente e della correttezza della condotta dell’intermediario attiene al merito e costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla coerenza della motivazione. Il motivo che, formalmente deducendo la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., censuri la mancata o erronea valutazione delle risultanze probatorie è inammissibile. Il ricorso che contesti la persuasività del convincimento del giudice di merito non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo novellato, che concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la sufficienza dell’argomentazione.
Il Fatto
Una società proponeva domanda di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia effettuata dalla banca creditrice, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda, disponendo la cancellazione della segnalazione “a sofferenza” e condannando la banca al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva il gravame dell’istituto di credito, valorizzando sotto il profilo probatorio tredici protesti cambiari elevati a carico della società, la situazione debitoria verso la banca, la notevole esposizione verso il ceto bancario e le ipoteche sugli immobili. La società ricorreva quindi per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., sostenendo che la corte territoriale non avesse correttamente valutato la condotta della banca alla luce delle regole che impongono all’intermediario di considerare la complessiva situazione finanziaria del cliente. Si lamentava inoltre il ricorso a un ragionamento presuntivo in contrasto con gli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
La Corte ricostruisce i limiti del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: l’art. 112 cod. proc. civ. è violato solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene diverso da quello richiesto, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto o ponga a fondamento fatti estranei al thema decidendum. L’omessa pronuncia rileva soltanto se sia stato del tutto omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso, il che non accade quando la decisione comporti la reiezione della pretesa.
Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., la Corte ribadisce che la violazione presuppone che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti e disposte fuori dei poteri officiosi. È invece inammissibile la doglianza con cui si contesti che il giudice, nel valutare le prove proposte, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. Il motivo, osserva la Corte, è tutto incentrato sulla critica al governo del materiale istruttorio compiuto dal giudice di secondo grado.
Sul ragionamento presuntivo, la Corte richiama il principio secondo cui l’apprezzamento circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza è incensurabile in sede di legittimità, essendo l’unico sindacato riservato quello sulla coerenza della motivazione. Né il ricorrente può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito: alla Corte di cassazione è conferito il controllo logico-formale e di correttezza giuridica, non il riesame del merito.
Il secondo motivo, con cui si censurava la valutazione delle linee di credito autoliquidanti, è parimenti inammissibile, perché diretto a ottenere una nuova valutazione delle emergenze probatorie. La doglianza finisce per attingere il piano della sufficienza motivazionale, non più censurabile nel regime dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. novellato. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese di lite e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso