Prove presuntive e onere della prova nell’IVA soggettivamente inesistente (Cass. civ. Sez. V n. 17527 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, essa ha l’onere di provare, anche solo in via presuntiva, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del cessionario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. La prova della consapevolezza richiede elementi oggettivi e specifici, non limitati alla mera fittizietà del fornitore. Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto; non assumono rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita. In tema di spese di rappresentanza, l’onere di provare i presupposti dei costi deducibili, ivi compresa l’inerenza, grava sul contribuente, e la presunzione ministeriale che ammette i viaggi turistici non opera in difetto di scritture contabili che documentino le attività promozionali.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società, esercente commercio all’ingrosso di computer e software, un processo verbale di constatazione relativo al quadriennio 2012/2015. Per l’anno 2013 emergevano spese di rappresentanza ritenute indeducibili ai fini IRES e IRAP e un’indebita detrazione IVA, in quanto afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti. Seguiva avviso di accertamento con recupero a tassazione di maggiori imposte e irrogazione di sanzioni.

La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla CTP di Reggio Emilia, che accoglieva il ricorso. La CTR dell’Emilia Romagna rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., per avere la CTR disatteso i principi di legittimità in tema di detraibilità dell’IVA e di riparto dell’onere probatorio. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 108, comma 2, e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 e del decreto ministeriale 19 novembre 2008, per avere la CTR errato in tema di deducibilità delle spese di rappresentanza prive del requisito di inerenza.

La Corte ritiene entrambi i motivi fondati. La sentenza d’appello si pone in contrasto con la giurisprudenza nomofilattica in tema di operazioni soggettivamente inesistenti: l’Amministrazione deve provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione IVA, senza necessità di provare la partecipazione all’evasione. La prova può essere raggiunta anche per presunzioni semplici, secondo l’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972.

Esclusi automatismi probatori e criteri generali predeterminati, l’onere dell’Amministrazione si incentra sull’individuazione di elementi obiettivi e specifici, valutati secondo l’ordinaria diligenza e la qualificata posizione professionale del cessionario. Una volta raggiunta tale prova, passa al contribuente l’onere della prova contraria: dimostrare di avere agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. Non rilevano la regolarità formale delle scritture o dei mezzi di pagamento, di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia.

La CTR è incorsa in errore di diritto affermando che all’imprenditore non spetta alcuna attività di indagine sulla pendenza di cause tributarie a carico dei propri interlocutori commerciali. Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che l’onere di provare l’inerenza dei costi grava sul contribuente. Nella specie difettano scritture contabili a sostegno dell’organizzazione di attività promozionali in occasione del viaggio, onde non opera la presunzione ministeriale che ammette i viaggi fra le spese di rappresentanza deducibili.

Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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