Prova indiziaria dell’evasione IVA e inerenza delle spese di rappresentanza (Cass. civ. Sez. V n. 17529 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, essa ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza e in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente la prova contraria di avere agito in assenza di consapevolezza e di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici dalla rivendita. In tema di imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti dei costi deducibili, ivi compresa l’inerenza, grava sul contribuente, con esclusione di ogni automatismo presuntivo e di ogni predeterminata inversione dell’onere probatorio.

Il Fatto

All’esito di un processo verbale di constatazione relativo al quadriennio di imposta 2012/2015, l’Ufficio notificava a una società, esercente commercio all’ingrosso di computer e software, un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione maggiori imposte ai fini IRAP e IRES, per costi ritenuti indeducibili, e IVA ritenuta indetraibile in quanto afferente a operazioni soggettivamente inesistenti, irrogando sanzioni con cumulo giuridico.

La contribuente impugnava l’atto. La CTP accoglieva il ricorso e annullava integralmente l’avviso. L’appello dell’Ufficio era rigettato dalla CTR, che confermava la sentenza di primo grado. L’Ufficio proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti dalla contribuente con controricorso e memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., lamentando l’errore della CTR sui principi in tema di detraibilità dell’IVA e di riparto dell’onere probatorio. Il motivo è fondato. La sentenza d’appello si pone in contrasto con l’orientamento nomofilattico secondo cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione IVA, anche ricorrendo a presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972.

La Corte richiama i criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e unionale. La prova erariale può dirsi raggiunta quando l’Amministrazione offra attendibili indizi, idonei a integrare una presunzione semplice, che il cessionario disponesse di elementi atti a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente. Incombe allora al contribuente la prova contraria di avere agito senza consapevolezza e con la diligenza massima esigibile, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. La Corte cita in proposito l’orientamento delle Sezioni Unite n. 21105 del 2017 e le pronunce che ne costituiscono applicazione.

La CTR, secondo la Corte, si è limitata a escludere che il contribuente dovesse svolgere un’attività di indagine sulla pendenza o definizione di cause tributarie a carico dei propri interlocutori commerciali. Tale affermazione si infrange contro i principi richiamati, poiché in presenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti il riparto probatorio si sposta sul contribuente. La sentenza è quindi incorsa in errore di diritto.

Il secondo motivo verte sulla violazione degli artt. 108, comma 2, e 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986 e del decreto ministeriale del 19 novembre 2008, in tema di deducibilità delle spese di rappresentanza. Le spese contestate riguardavano un viaggio turistico all’estero con partecipazione di familiari e clienti, in assenza di scritture contabili comprovanti lo svolgimento di attività promozionali. La Corte ribadisce che l’onere della prova dell’inerenza dei costi grava sul contribuente e che la presunzione ministeriale che include i viaggi tra le spese deducibili non opera quando difetti la dimostrazione di concrete attività promozionali. Anche questo motivo è fondato.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, perché si uniformi ai principi enunciati e provveda anche alla regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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