Genericità del progetto e conversione del contratto a progetto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 625 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La genericità del progetto allegato al contratto di collaborazione coordinata e continuativa integra la fattispecie sanzionata dall’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 nel testo originario, con conseguente conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tale conversione operava ope legis già prima della novella introdotta dall’art. 1, comma 24, legge n. 92/2012, restando irrilevante l’accertata natura autonoma delle prestazioni. Nel giudizio di opposizione all’avviso bonario contributivo, l’annullamento del verbale di accertamento reso in un diverso processo non spiega efficacia riflessa di giudicato nei confronti dell’Inps, poiché il verbale costituisce mero antecedente probatorio e non costitutivo del rapporto contributivo.

Il Fatto

Una società aveva stipulato alcuni rapporti di collaborazione qualificati come contratti a progetto. A seguito di un verbale della Direzione territoriale del lavoro, l’Inps emetteva un avviso bonario di pagamento per omessa contribuzione, sul presupposto che i rapporti fossero in realtà di lavoro subordinato. La società proponeva opposizione, respinta in primo grado e poi, in riforma, dalla Corte d’appello di Torino con la sentenza impugnata, che accertava la genericità dei progetti e convertiva i contratti.

Avverso tale pronuncia la società ricorreva in Cassazione con quattro motivi, deducendo profili processuali e sostanziali. L’Inps resisteva con controricorso, in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte esclude che l’eccezione di genericità del progetto fosse nuova. L’atto d’appello dell’Inps non aveva introdotto domande o eccezioni nuove, ma solo un argomento ulteriore a sostegno della medesima pretesa: ricondurre i contratti a progetto al lavoro subordinato. I contratti appartenevano già al thema decidendum e il giudice avrebbe potuto rilevarne d’ufficio la genericità.

Il secondo motivo è parimenti infondato. L’atto d’appello conteneva specifiche critiche alla sentenza di primo grado, con contestazione della valutazione del materiale istruttorio, non una mera riproposizione delle difese di primo grado.

Quanto al terzo motivo, la Corte conferma l’assenza di efficacia del giudicato ultra partes. L’Inps non aveva partecipato al giudizio di annullamento del verbale di accertamento. Quel verbale non costituisce antecedente costitutivo necessario dell’avviso bonario: il giudizio di opposizione verte sul rapporto contributivo, rispetto al quale il verbale ha mera valenza probatoria, senza efficacia costitutiva del diritto. Né l’Inps poteva dirsi titolare di un diritto all’intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, cod. proc. civ., tipologia cui si correla l’efficacia del giudicato verso il terzo.

Il quarto motivo è inammissibile nella parte in cui censura l’accertamento in fatto sulla genericità del progetto, motivato sul rilievo che i progetti si risolvevano nella descrizione delle mansioni, senza individuazione di un obiettivo specifico, limitandosi a ricalcare l’oggetto sociale. La dedotta violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. è formulata genericamente.

Il motivo è infondato nel profilo temporale. Già prima della norma interpretativa dell’art. 1, comma 24, legge n. 92/2012, la Corte aveva affermato che il regime dell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003 contemplava, al comma 1, la conversione ope legis del rapporto instaurato senza specifico progetto, restando irrilevante la natura autonoma accertata in istruttoria. La Corte d’appello si è uniformata a tale orientamento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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