Ricorso cassazione inammissibile per esposizione confusa e lacunosa dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 6734 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, in un unico motivo, mescoli e sovrapponga ragioni di impugnazione eterogenee, ricondotte alle diverse ipotesi degli art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., senza prospettare con chiarezza le doglianze e consentirne un separato esame. Il ricorso non soddisfa il requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. quando l’esposizione è confusa, frammentaria e lacunosa, al punto che per la comprensione della vicenda sarebbe necessario attingere alla sentenza impugnata. Parimenti inammissibile è il ricorso che, pur nell’ampiezza delle argomentazioni, ometta di confrontarsi con la ratio decidendi della pronuncia gravata, limitandosi a un coacervo di norme asseritamente violate privo di puntuale sviluppo critico.
Il Fatto
Il ricorrente aveva promosso un’esecuzione mobiliare nei confronti di un ente locale per il pagamento delle spese liquidate con un titolo giudiziale. L’ente propose opposizione, deducendo di aver soddisfatto il credito mediante emissione di mandato di pagamento e relativa comunicazione, per un importo inferiore alla somma precettata dal creditore. Sospesa la procedura e riassunta la causa, il giudice di pace accolse l’opposizione; il Tribunale di Roma, in sede di appello, rigettò l’impugnazione del creditore, ritenendo l’offerta satisfattiva e sostanzialmente irrilevante il minimo scostamento tra somma offerta e pretesa creditoria.
Avverso la sentenza di appello il creditore propose ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. L’ente locale e la banca terza pignorata rimasero intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la stessa rubrica del motivo è sintomatica di una costruzione difensiva inidonea: in un unico motivo il ricorrente ha mescolato e sovrapposto ragioni di impugnazione eterogenee, riconducendole alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., con formulazione che non consente un separato esame delle doglianze.
In secondo luogo, l’elencazione di un coacervo di norme asseritamente violate — incluse disposizioni di natura tributaria e sovranazionale — non è seguita dal puntuale sviluppo della critica per ciascuna, poiché le doglianze ripetitive non si concretizzano nell’esame del contenuto precettivo delle disposizioni né nel loro specifico raffronto con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
La Corte sottolinea che l’intero ricorso contiene un’esposizione confusa, frammentaria e lacunosa della vicenda processuale: dall’atto introduttivo non si evince il contenuto del titolo esecutivo azionato, né il testo e le voci dell’atto di intimazione ritenuto insoluto. Ne deriva la violazione del requisito di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che impone un’esposizione sufficiente a garantire alla Corte chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale, senza ricorrere ad altre fonti o alla stessa sentenza impugnata.
Il ricorrente omette inoltre di confrontarsi con la ratio decidendi, identificata nell’affermazione secondo cui la comunicazione dell’ente circa l’emissione del mandato di pagamento, ancorché senza trasmissione di copia, esclude il ricorso all’azione esecutiva, eseguendosi i pagamenti dell’ente locale tramite il tesoriere. Si aggiunge che un residuo credito di entità economicamente minima esclude l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo le intimate svolto difese; non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. La Corte dà atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 quanto al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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