Improcedibile il ricorso se manca la relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 31686 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente abbia allegato l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, si applica il termine breve e sorge l’onere di depositare, unitamente al ricorso e a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione. La dichiarazione di notifica contenuta nel ricorso attesta un fatto processuale e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, la impegna a subirne le conseguenze. L’omissione del deposito non è sanabile mediante la produzione tardiva consentita dall’art. 372 cod. proc. civ. L’improcedibilità è rilevabile d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda. Essa non può essere dichiarata solo ove la relata risulti comunque nella disponibilità del giudice.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’azione revocatoria proposta da una banca nei confronti di due società e definita dal Tribunale con l’accoglimento della domanda, la revoca della vendita di un complesso industriale e la condanna di una delle società al pagamento del saldo passivo di conto corrente. La Corte d’Appello di Catania ha confermato la decisione, respingendo i motivi sull’invalidità del contratto cosiddetto mono firma e sull’usurarietà delle condizioni economiche. Le società soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
Il ricorso è iscritto a ruolo nel 2021. La parte controricorrente ha resistito e nel giudizio di legittimità è stata depositata memoria. La Corte ha esaminato in via pregiudiziale la regolarità del deposito degli atti di impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio che il ricorso è improcedibile. Agli atti non risulta depositata, in violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., la relazione di notifica della sentenza gravata, asseritamente avvenuta in una data dell’aprile 2021; deposito di cui nel ricorso non si dà neppure atto.
La Corte richiama il principio consolidato delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve. Essa impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato e le impone l’onere di depositare copia della sentenza con la relata entro il termine fissato dall’art. 369 cod. proc. civ. All’omissione non si può rimediare con la successiva e tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. Nel medesimo senso sono richiamate le precedenti Cass. n. 15832 del 2021 e le più recenti Cass. nn. 14790, 19475 e 27313 del 2024, nonché Cass. n. 23982 del 2025.
Il Collegio verifica poi che la relata non sia altrimenti nella disponibilità del giudice. Essa non è stata prodotta dal controricorrente nel termine dell’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. e non è stata acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
La Corte esclude infine che l’improcedibilità possa essere scongiurata in riferimento alla data di pubblicazione della sentenza impugnata. Poiché la notifica del ricorso risulta avvenuta il 18.6.2021, non ricorre l’ipotesi della notificazione perfezionatasi entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione, che avrebbe consentito di verificare la tempestività sulla sola base della data di pubblicazione, secondo Cass. n. 11386 del 2019 e Cass. n. 17014 del 2024.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato ove dovuto. Su un piano di mero rilievo, il motivo appare comunque inammissibile perché non si confronta con le rationes del rigetto, fondate sulla tardiva allegazione di un fatto costitutivo e sulla mancata prova dell’originarietà del tasso usurario, in conformità a Cass. Sez. Un. n. 24675 del 2017.
Nota della Redazione
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