Prescrizione della fideiussione e decorrenza dalla chiusura del conto corrente (Cass. civ. Sez. 3 n. 11186 del 26.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del diritto del creditore di escutere la fideiussione decorre non dalla data di costituzione della garanzia, bensì dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile, per effetto del recesso della banca dall’apertura di credito e della conseguente chiusura del conto corrente. È inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287/1990 senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza indicare le clausole fideiussorie che si assumono coincidenti con lo schema ABI. Il fatto che il fideiussore sia amministratore della società garantita integra una presunzione di conoscenza delle successive concessioni di credito, che esclude l’applicazione dell’art. 1956 c.c..
Il Fatto
La società Riviera NPL S.r.l., cessionaria del credito di una banca, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di due fideiussori e di una terza garante, per il pagamento di una somma dovuta dalla società debitrice. La garante, contestando con querela di falso la sottoscrizione della fideiussione, proponeva opposizione, deducendo l’invalidità originaria delle garanzie per la loro riconducibilità allo schema ABI, la prescrizione del credito, la non riferibilità delle garanzie ai successivi mutui e l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1956 c.c..
Il Tribunale dichiarava la nullità delle fideiussioni omnibus, mandando indenne uno dei garanti e limitando la condanna degli altri all’importo derivante dall’ultima fideiussione. La Corte d’Appello, in parziale riforma, accoglieva il gravame della cessionaria e condannava gli eredi della garante deceduta al pagamento dell’intero debito.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto l’istanza di riunione dei ricorsi, rilevando che essi, pur riguardando lo stesso decreto ingiuntivo, erano diretti contro due diverse sentenze della Corte territoriale, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 335 c.p.c..
Il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287/1990 e al principio delle Sezioni Unite in materia di nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI, è stato dichiarato inammissibile. La censura non si confrontava con la ratio decidendi, non trascriveva le clausole contrattuali e non indicava dove fossero rinvenibili negli atti, violando il principio di autosufficienza del ricorso. Inoltre, la doglianza si risolveva in una contestazione dell’apprezzamento di merito, estranea al giudizio di legittimità.
Il secondo motivo, concernente la prescrizione, è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato che la prescrizione del diritto di escutere la fideiussione decorre dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile, ossia dalla chiusura del conto corrente per effetto del recesso della banca dall’apertura di credito, e non dalla data di costituzione della garanzia. Nel caso di specie, la revoca della concessione di credito risaliva al 27 maggio 2014, sicché le azioni della banca al tempo dell’ingiunzione non erano prescritte.
Il terzo motivo, relativo all’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1956 c.c., è stato disatteso. Per il fideiussore amministratore della società garantita, la Corte ha applicato la presunzione di conoscenza delle successive concessioni di credito, da lui stesso stipulate in nome e per conto della società. Per l’altro fideiussore, ha ritenuto non provato che il creditore avesse concesso credito al terzo successivamente alla garanzia, pur essendo consapevole del peggioramento delle condizioni economiche del debitore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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