Le presunzioni e la prova contraria del contribuente nelle operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 3135 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria è onerata di dimostrare la fittizietà dell’operazione anche mediante presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, senza dover provare la mala fede del contribuente. Il giudice di merito è tenuto a valutare gli elementi presuntivi prima analiticamente e poi complessivamente, verificando se gli indizi, anche singolarmente deboli, acquistino valenza probatoria nella loro sintesi. Solo ove ritenga raggiunta la prova presuntiva, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria del contribuente, che non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, essendo elementi facilmente falsificabili. Le dichiarazioni di terzi riportate nel processo verbale di constatazione e nell’avviso di accertamento non sono irrilevanti, ma costituiscono fonti di conoscenza da valutare con gli altri indizi. È censurabile in cassazione la decisione che neghi valore indiziario agli elementi acquisiti senza valutarli unitariamente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società due avvisi di accertamento per IVA, IRAP e IRES relativi agli anni 2010 e 2011, recuperando a tassazione i costi di sponsorizzazione pubblicitaria ritenuti riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti, fatturate da un’associazione sportiva dilettantistica emittente fatture per presunte attività di sponsorizzazione di piloti di gare automobilistiche.
La CTP accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo assolta la prova dell’effettività delle prestazioni sulla base della documentazione prodotta. La CTR, adita dall’Ufficio, rigettava l’appello, giudicando giuridicamente inconsistenti le presunzioni poste a fondamento dell’accertamento e valorizzando, quali prove positive, materiale fotografico e dichiarazioni rese in autocertificazione da uno dei piloti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale concernente la compensazione delle spese del primo grado, statuizione che non poteva ritenersi implicitamente rigettata e che il giudice di rinvio è tenuto a decidere nuovamente.
Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia, il Collegio ha dichiarato infondato il primo motivo, in quanto la sentenza impugnata era dotata di un apparato motivazionale sia pure minimale, non ravvisandosi i presupposti della motivazione apparente.
Ha invece accolto il secondo motivo, censurando la sentenza per falsa applicazione delle disposizioni in tema di prova presuntiva. La CTR aveva negato valore indiziario ai numerosi elementi emergenti dal processo verbale di constatazione – quali l’assenza di mezzi propri dell’emittente, la mancata tenuta della contabilità, le dichiarazioni dei piloti, la sperequazione dei prezzi – senza procedere alla necessaria valutazione analitica e poi complessiva degli stessi, e aveva ritenuto assolto l’onere probatorio del contribuente sulla base della regolarità formale della contabilità, circostanza irrilevante, e di documentazione proveniente dalla stessa parte.
La Corte ha inoltre ribadito che, una volta accertata l’inesistenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede del contribuente, che sa se ha effettivamente ricevuto la prestazione, e che le dichiarazioni rese da terzi e riportate nell’avviso di accertamento non sono tamquam non esset, ma costituiscono indizi da valutare insieme agli altri elementi. La decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria.
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Nota della Redazione
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