Il riesame può superare la presunzione valorizzando il tempo silente (Cass. pen. Sez. 1 n. 5161 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che esclude la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo per la verifica di adeguatezza della motivazione ai canoni della logica e ai principi di diritto, non potendo risolversi in una rivalutazione fattuale degli elementi indiziari. In materia di misure cautelari personali, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata dal giudice di merito non solo con la prova del recesso dall’associazione, ma anche con una motivazione adeguata sull’esaurimento dell’attività associativa della persona, desumibile dal c.d. “tempo silente”, ossia dal decorso di un arco temporale significativo tra le condotte addebitabili e l’emissione della misura. Tale valutazione, se congruamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, annullava l’ordinanza del G.i.p. che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ritenendo non raggiunta la prova della sua permanente intraneità all’associazione mafiosa nel periodo successivo alla detenzione per espiazione pena. Il collegio valorizzava il c.d. “tempo silente”, rilevando che le condotte ascrivibili all’indagato erano risalenti e che gli elementi addotti dall’accusa non dimostravano un ruolo attuale all’interno del sodalizio.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo, con il primo motivo, l’erronea valutazione della gravità indiziaria e, con il secondo, la violazione della presunzione di adeguatezza della misura carceraria prevista per i delitti di criminalità organizzata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, disattendendo entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento del riesame consente solo la verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica, citando i precedenti Sez. U. n. 11 del 22/03/2000 e Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019. Il motivo basato sull’interpretazione di una singola conversazione intercettata è stato considerato una rivalutazione fattuale, atteso che l’apprezzamento del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, come affermato da Sez. 3 n. 44938 del 05/10/2021.

In ordine al secondo motivo, la Suprema Corte ha precisato che la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è stata superata genericamente, ma attraverso una motivazione specifica che ha individuato l’esaurimento dell’attività associativa dell’indagato in tempi risalenti. Il tribunale, infatti, ha accertato l’assenza di condotte attuali sintomatiche di una perdurante pericolosità, valorizzando sia il decorso di un ampio lasso temporale sia elementi individualizzanti come il disimpegno personale dal sodalizio.

La Corte ha inoltre giudicato inconferente il richiamo alle precedenti condanne, relative a fatti commessi oltre dieci anni prima, e generiche le allegazioni sulle frequentazioni successive alla scarcerazione, non essendo stata specificata la caratura criminale dei soggetti incontrati. Il ricorso, pertanto, non si confrontava con la motivazione dell’ordinanza, limitandosi a contestare il dato normativo senza individuare specifiche carenze argomentative.

Il ricorso è stato quindi rigettato, senza condanna alle spese trattandosi di impugnazione proposta dalla parte pubblica, in conformità al principio enunciato da Sez. U. n. 3775 del 21/12/2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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