Nullità relativa della testimonianza e minaccia di far valere diritto inesistente (Cass. civ. Sez. III n. 16263 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le nullità relative all’assunzione della prova testimoniale, in quanto poste a tutela di interessi di parte e non di ordine pubblico, devono essere eccepite nell’immediatezza dell’assunzione o nella prima udienza successiva e non sono rilevabili d’ufficio; ove la parte sia stata presente senza opposizione, la nullità resta sanata, né la questione può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. La minaccia di far valere un diritto la cui esistenza non sia accertata, prospettata per ottenere il pagamento da chi non è obbligato, integra violenza morale ai sensi dell’art. 1438 cod. civ. e rende priva di causa l’obbligazione, non tutelando l’ordinamento l’azione volta a un risultato non meritevole di tutela.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Brindisi un decreto ingiuntivo per trentamila euro nei confronti del controricorrente, a fronte di un assegno emesso a fine 2005. Il controricorrente propose opposizione, sostenendo che l’assegno doveva servire a evitare la proposizione di un’istanza di aumento di sesto nella vendita immobiliare all’incanto nella quale egli si era provvisoriamente aggiudicato un immobile di un familiare.
L’opposizione fu rigettata in primo grado, ma la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 775 del 14/08/2020, l’accolse e revocò il decreto ingiuntivo. Avverso tale decisione il ricorrente propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 249 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 199 e 351-352 cod. proc. pen. del 1930, per non essere stati i testimoni, prossimi congiunti, avvertiti della facoltà di astenersi. La Corte lo dichiara inammissibile: le nullità in materia di assunzione della prova testimoniale sono di carattere relativo e devono essere fatte valere nell’immediatezza o nell’udienza successiva.
Richiamando un orientamento stabile (Cass. n. 24292 del 29/11/2016; Cass. n. 403 del 12/01/2006), il Collegio ribadisce che le formalità della deduzione e dell’assunzione della prova, stabilite non per ragioni di ordine pubblico ma a tutela degli interessi delle parti, danno luogo a nullità relative, non rilevabili d’ufficio e sanabili in caso di mancata opposizione. Il principio comprende l’intera materia delle prove, compresi i divieti di prova testimoniale (Cass. n. 16723 del 05/08/2020). Nel motivo non è indicato dove e quando le omissioni siano state dedotte, e la questione, investendo la capacità a testimoniare, non può essere proposta per la prima volta in legittimità (Cass. n. 2075 del 29/01/2013).
Il secondo motivo censurava la valutazione del materiale istruttorio e l’applicazione della regola del più probabile che non. La Corte lo rigetta, ricordando (Cass. n. 37382 del 21/12/2022) che la valutazione del materiale probatorio costituisce espressione della discrezionalità del giudice di merito ed è estranea ai compiti della Suprema Corte, non essendo denunciabile come vizio della decisione dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il terzo motivo riguardava la sussistenza del rapporto sottostante all’assegno e la legittimità della condotta del ricorrente. La Corte richiama la giurisprudenza (Cass. n. 28260 del 20/12/2005) secondo cui la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale solo se diretta a conseguire un vantaggio ingiusto. Nella specie la prospettiva è diversa: si è in presenza della minaccia di far valere un diritto della cui esistenza non vi è accertamento, ossia la richiesta di pagamento da chi non è obbligato, essendo stata esclusa l’esistenza di un accordo espromissorio. La condotta non rientra nella copertura dell’art. 1322, comma 2, cod. civ., poiché il diritto al pagamento non è mai sorto.
Il Collegio aggiunge che il condizionamento dell’esercizio di una facoltà legittima alla dazione di una somma integra illecito, alterando l’andamento della gara. Il rilascio dell’assegno è quindi da ritenersi privo di causa in concreto, e l’azione del ricorrente non è tutelata dall’ordinamento perché non finalizzata a interessi meritevoli di tutela. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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