Nullità sentenza appello per omessa trattazione orale dopo rigetto concordato (Cass. pen. Sez. II n. 26641 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza di appello emessa nella vigenza dell’art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in esito al non esplicitato rigetto dell’accordo proposto dalle parti con rinuncia ai motivi di gravame, senza consentire alle stesse di discutere. In tal modo risultano impediti sia l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato, sia la partecipazione al giudizio del pubblico ministero. Al rigetto della proposta di concordato deve seguire la discussione nel merito ovvero la riproposizione di una nuova richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., in coerenza con la ratio legis di incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 20.01.2026, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Macerata il 13.05.2025 nei confronti dell’imputato per i reati ascritti in rubrica, tra cui le lesioni aggravate e la rapina.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge processuale: la Corte territoriale aveva proceduto con trattazione scritta, anziché in pubblica udienza come richiesto, dopo che la difesa aveva formalmente inoltrato istanza di accesso al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e, in assenza di consenso della Procura generale, aveva ribadito la volontà di trattazione orale. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione II ha ritenuto fondato il primo motivo. La difesa aveva allegato la documentazione attestante l’omessa trattazione orale del procedimento, conseguente alla mancata comunicazione del consenso della Procura generale alla richiesta di accesso al rito di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., nonostante la tempestiva comunicazione alla Corte d’appello e la successiva reiterazione.
La Corte territoriale, invece, aveva proceduto con trattazione scritta, richiamando le conclusioni delle parti senza considerare la richiesta di trattazione orale e senza dar conto in alcun modo della richiesta di concordato e del suo esito. Si configura così la chiara violazione del disposto dell’art. 599-bis cod. proc. pen., come correttamente evocato anche dal Procuratore generale.
La Corte ha ribadito il principio già affermato in precedenza, richiamando Sez. 3, n. 41525 del 18/12/2025, Baldini e Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, Alfano, nonché, quanto alla natura del vizio denunciato, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid. La nuova disciplina, con due modalità alternative, prevede la possibilità di riproporre il concordato non accolto, in linea con la ratio legis di rafforzare gli spazi di negozialità.
Nel caso di specie, attesa la mancanza di consenso della Procura generale — elemento neppure riportato in sentenza — risulta oggettivamente violato il principio del contraddittorio e omessa la considerazione della richiesta, reiterata nella seconda nota difensiva, di trattazione orale anche al fine di raggiungere un nuovo accordo.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia.
Nota della Redazione
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