L’omessa notifica del decreto di sequestro preventivo non ne determina la nullità (Cass. pen. Sez. 3 n. 4338 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa notifica del decreto di sequestro preventivo, così come la mancata esecuzione del medesimo, non determina alcuna nullità del provvedimento né comporta l’inefficacia della misura reale, atteso che il sequestro si esegue mediante apprensione del bene e non mediante notifica del relativo provvedimento. L’unica ipotesi di inefficacia contemplata dall’art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen. è limitata al sequestro d’urgenza, in caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 3-bis o di mancata convalida nel termine di dieci giorni. La mancata notifica produce unicamente l’effetto di differire la decorrenza del termine di impugnazione in capo all’interessato, senza comportare nullità ai sensi degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen.
Il Fatto
In data 29 maggio 2025 il GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere disponeva il sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., del conto corrente intestato a una società in nome collettivo, nell’ambito di un procedimento penale relativo a contestazioni ex art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000.
Il legale rappresentante della società, terza interessata e intestataria del conto sottoposto a vincolo, proponeva impugnazione ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., deducendo la nullità ex art. 178, comma 1, cod. proc. pen. del verbale di esecuzione del sequestro, in quanto non notificato alla predetta società. Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta e confermava il decreto di sequestro preventivo. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità a regime intermedio per violazione del diritto di difesa della società terza intestataria del conto. La difesa sosteneva che l’omessa notifica del decreto e la mancata ostensione degli atti avrebbero impedito al terzo estraneo di conoscere l’esistenza della misura, di esaminare il compendio documentale e di approntare difese efficaci nella fase genetica ed esecutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità. L’omessa notifica del decreto di sequestro preventivo, infatti, non determina alcuna nullità del provvedimento né comporta l’inefficacia della misura reale, poiché nell’art. 321 cod. proc. pen. non è prevista alcuna ipotesi di inefficacia collegata alla mancata notifica del decreto emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero.
Il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene e non mediante notifica del relativo provvedimento. La funzione della notifica è circoscritta a consentire l’esercizio dell’impugnazione, sicché il ritardo nella sua effettuazione incide solo sul termine per proporre riesame, senza pregiudicare l’intervento, l’assistenza o la rappresentanza dell’interessato. La Corte ha richiamato i precedenti di Sez. 3, n. 4885 del 2019, Sez. 3, n. 40362 del 2016 e Sez. 6, n. 15501 del 2009.
Quanto alla prospettazione del ricorrente, fondata sulla violazione del diritto di difesa del terzo estraneo, la Corte ha rilevato che l’interessato, una volta avuta conoscenza dell’esistenza del vincolo, ha piena possibilità di accedere agli atti, di esaminarli e di proporre impugnazione nei termini decorrenti dalla effettiva conoscenza della misura. Nel caso di specie, il riesame era stato tempestivamente proposto dalla società, che aveva quindi potuto esercitare in concreto il proprio diritto di difesa.
Il ricorso, incentrato sulla pretesa nullità derivante dall’omessa notifica del decreto di sequestro, è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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