Licenziamento intimato dall’appaltatore fittizio: vicende formali e rapporto sostanziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4399 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto non genuino di servizi, le vicende che riguardano formalmente il rapporto di lavoro intercorrente con l’appaltatore apparente non incidono sul rapporto di lavoro sostanziale facente capo all’effettivo utilizzatore. Ne consegue che il licenziamento intimato dal soggetto fittiziamente datore di lavoro non è idoneo a interrompere il rapporto con l’utilizzatore reale. A tale fattispecie si applica analogicamente la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 80-bis del d.l. n. 34/2020, che esclude il licenziamento dagli atti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro menzionati dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015, in ragione della comune ratio di tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni interpositori irregolari o simulati.
Il Fatto
La lavoratrice, dopo essere stata dipendente della società con contratto a tempo determinato, era transitata alle dipendenze di una cooperativa e, successivamente, di altra società cooperativa, venendo infine licenziata da quest’ultima. La lavoratrice aveva dedotto di avere in realtà sempre lavorato per la società originaria, in virtù di appalti fittizi intercorsi tra le società.
La Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice e l’utilizzatrice, ordinandone la ricostruzione e la condanna al pagamento delle retribuzioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso distinguendo tra profili di omesso esame di fatto decisivo, di violazione di norme sul ragionamento probatorio e di errata applicazione della disciplina sull’appalto.
Quanto ai primi due motivi, la Corte ha chiarito che il vizio di motivazione è configurabile solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza del criterio logico, come nel caso di motivazione apparente o perplessa, restando esclusa ogni censura di contraddittorietà o insufficienza dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha inoltre precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può derivare da una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo dall’uso di prove non dedotte o dal disconoscimento di prove legali.
I giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza impugnata aveva fondato il proprio convincimento non solo sulla mancanza del contratto di appalto e di comodato per il punto vendita, ma anche e soprattutto sull’esame delle prove orali e documentali, che dimostravano la non genuinità dell’appalto. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili, poiché tendevano a una rivalutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
Con riferimento al quinto motivo, la Corte ha affermato che le vicende relative al rapporto di lavoro sotto un profilo formale non incidono sul rapporto di lavoro sostanziale intercorrente con il diverso datore di lavoro effettivo. Ha quindi applicato analogicamente l’art. 80-bis del d.l. n. 34/2020, il quale esclude che il licenziamento rientri tra gli atti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro, in virtù della comune ratio con la disciplina della somministrazione irregolare. Il recesso intimato dall’appaltatore apparente è stato pertanto considerato tamquam non esset.
Nota della Redazione
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