Termine breve per il ricorso contro la sentenza sul reclamo al fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 10685 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che si pronuncia sul reclamo proposto contro la dichiarazione di fallimento è soggetto al termine breve di trenta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza stessa, ai sensi dell’art. 18, comma 14, l. fall. Ove la notificazione sia intervenuta, il termine decorre da essa e non dalla pubblicazione del provvedimento. La sua inosservanza rende il ricorso inammissibile. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Il Fatto

La società ricorrente, insieme a due persone fisiche, aveva proposto reclamo avverso la sentenza con cui il Tribunale di Como, nel 2020, su richiesta del pubblico ministero, aveva dichiarato il loro fallimento. La Corte d’Appello di Milano, con la pronuncia in epigrafe, aveva respinto il reclamo.

Avverso tale decisione i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, dichiarandone l’avvenuta notificazione in data 1/6/2021. I resistenti sono rimasti intimati. La questione che giunge davanti alla Corte concerne la tempestività del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il profilo della tempestività dell’impugnazione, rilevando che il ricorso per cassazione è tardivo. Il thema decidendum attiene al termine applicabile all’impugnazione della sentenza che si pronuncia sul reclamo al fallimento.

Il Collegio richiama l’art. 18, comma 14, l. fall., il quale prevede che il termine per il ricorso per cassazione della sentenza che si pronuncia sul reclamo al fallimento è di trenta giorni dalla notificazione della stessa. Si tratta, dunque, di un termine breve, il cui dies a quo coincide con la notificazione e non con la pubblicazione del provvedimento.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata notificata l’1/6/2021, mentre il ricorso è stato notificato il 30/7/2021. Il raffronto tra le due date evidenzia che il ricorso è stato proposto ben oltre il termine di trenta giorni stabilito dalla legge.

Su queste basi la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nessuna statuizione viene resa sulle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dei resistenti. La Corte dà infine atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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