Recesso per mancato superamento del periodo di prova nel pubblico impiego universitario (Cons. Stato n. 5584 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego universitario, il recesso dell’Ateneo durante il periodo di prova è provvedimento espressione di potere autoritativo e resta soggetto ai principi di legalità, buon andamento e proporzionalità. Esso è tempestivo quando la volontà risolutiva, manifestata con nota del Direttore Generale e notificata a mezzo p.e.c., venga successivamente fatta propria dal Rettore con ratifica ad efficacia ex tunc, che sana il vizio di incompetenza. Il recesso in prova ha natura discrezionale e non richiede motivazione puntuale, essendo verificabile in giudizio la sola congruità delle ragioni rispetto alla causa del patto di prova; spetta al lavoratore dimostrare finalità discriminatorie o comunque illecite. L’autovincolo procedimentale dell’Ateneo non impone di completare l’iter di certificazione quando la prima prova sia stata superata con insufficienza grave, tale da rendere impossibile il raggiungimento del punteggio minimo complessivo.

Il Fatto

Il ricorrente, professore di seconda fascia per il settore IUS/01, conseguita l’abilitazione scientifica nazionale, risultava vincitore di una procedura selettiva indetta da un’Ateneo telematico ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010 e veniva immesso in ruolo con decorrenza 1° marzo 2023.

Con nota del Direttore Generale del 1° giugno 2023, notificata a mezzo p.e.c., l’Università comunicava il recesso dal rapporto contrattuale per mancato superamento del periodo di prova e per esito negativo della prova sul VLE d’Ateneo. Seguiva il decreto rettorale che ne accertava la cessazione dal ruolo. Il docente impugnava gli atti davanti al TAR, che, dopo la declinatoria di competenza del TAR Lombardia, respingeva il ricorso nel merito. Proponeva quindi appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la reiezione. Quanto alla tempestività del recesso, il Collegio esclude la natura meramente endoprocedimentale della nota del Direttore Generale: il suo tenore letterale, unito all’invio mediante p.e.c. ufficiale, manifesta in modo inequivocabile la volontà definitiva dell’Ateneo di recedere ai sensi dell’art. 17 del Regolamento.

Anche ammettendo l’incompetenza del Direttore Generale, la Corte ritiene applicabile la ratifica rettorale, che, per costante giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, n. 3039 del 2024), sana il vizio di incompetenza con effetto ex tunc. Il recesso risulta così esercitato l’ultimo giorno utile, non essendo opponibile il diverso affidamento del docente a fronte di un termine decadenziale chiaro e perentorio.

Sul secondo motivo, la Corte riconosce che il recesso nel pubblico impiego non privatizzato non è integralmente assimilabile a quello privatistico e resta ancorato all’art. 97 Cost. Tuttavia, richiamando la giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., n. 17970 del 2010; Cons. St., sez. V, n. 934 del 2012), afferma che il potere è discrezionale e dispensa dall’onere di motivazione puntuale, potendo il giudice verificarne la sola congruità rispetto alla causa del patto di prova. Nel caso concreto il riferimento al mancato superamento della prova VLE integra un obbligo motivazionale minimo, sufficientemente assolto.

Infine, sul terzo motivo, il Collegio esclude la violazione dell’autovincolo procedimentale. L’art. 7, comma 10, del Regolamento integrativo consente il recesso in caso di mancato superamento dell’esame di certificazione; poiché il docente aveva riportato un punteggio di 10/30 alla prima prova, era già impossibile raggiungere il minimo di 40/60. Per il principio di economicità dell’azione amministrativa, l’Ateneo poteva omettere le prove successive.

L’appello è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese di grado e contributo unificato a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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