Ricorso in cassazione inammissibile se le censure non si attengono al decisum (Cass. civ. Sez. I n. 5361 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. Il ricorrente che intenda contestare la quantificazione del saldo operata in applicazione delle risultanze della c.t.u. deve formulare censure specifiche; la generica doglianza sull’inapplicabilità delle metodologie contabili utilizzate non assolve l’onere di specificità. La mancata adesione del motivo alla ratio decidendi impedisce alla Corte di apprezzare la fondatezza della doglianza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento della nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito intercorsi con la banca, per difetto della forma scritta prescritta ad substantiam. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande, ritenendo il correntista debitore del saldo finale.

La Corte di appello ha respinto l’appello incidentale del correntista e, accogliendo i gravami della banca e della cessionaria del credito, ha condannato il primo al pagamento di una somma ben maggiore, oltre interessi legali. Il ricorrente ha impugnato la sentenza in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo denunciava la violazione delle norme sulla forma scritta dei contratti bancari e lamentava che la Corte distrettuale non avesse rilevato la nullità dei contratti, non potendosi ritenere la carenza documentale sanata dalla produzione degli estratti conto.

Il giudice di merito aveva fondato la propria decisione su una duplice ratio: l’insussistenza di un interesse del correntista alla pronuncia di nullità, essendo ogni movimento contabile ricostruito tramite gli estratti conto prodotti dallo stesso correntista, e la sostanziale coincidenza del risultato restitutorio con quello già raggiunto dalla ricostruzione del consulente tecnico. La ricostruzione aveva eliminato gli interessi ultralegali, la capitalizzazione e le spese, in assenza di pattuizione scritta.

La doglianza del ricorrente non ha aggredito tale ratio decidendi, ma si è limitata a contestare in modo generico l’inapplicabilità del percorso di calcolo e dei criteri contabili adottati. La locuzione usata nel ricorso è apparsa alla Corte non comprensibile nella sua vaghezza e indice di una mancata aderenza del motivo alla sentenza impugnata.

Il secondo motivo muoveva da un’affermazione che la Corte di appello non aveva enunciato: la frase riportata dal ricorrente non costituiva asserzione del giudice di merito, ma parziale riproduzione del contenuto dell’impugnazione della cessionaria.

Per entrambi i motivi la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la censura priva di specifica attinenza al decisum equivale alla mancata enunciazione dei motivi, con inammissibilità rilevabile anche d’ufficio. La Corte ha confermato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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